Sul discrimine tra concessione di beni e concessione di servizi e sul conseguente riparto di competenze tra gli organi del Comune

Commento alla sentenza di annullamento del Tar Lombardia nei confronti dell’aggiudicazione da parte del Comune di Milano della gestione del Teatro Lirico

5 Dicembre 2017
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Nota a commento della sentenza di annullamento del Tar Lombardia nei confronti dell’aggiudicazione da parte del Comune di Milano della gestione del Teatro Lirico

a cura di Francesco Tramontana

Premessa

Con sentenza pubblicata lo scorso 1° dicembre, Il Tar Lombardia (Milano, IV, 2306/2017) ha disposto l’annullamento degli atti con cui il Comune di Milano aveva affidato in concessione il Teatro Lirico.

Al di là dell’eco mediatica che, dato il suo rilievo sulle politiche culturali della città meneghina, la vicenda sta comprensibilmente suscitando, la pronuncia dei giudici amministrativi presenta almeno tre punti di interesse:

  • la nozione e la qualificazione di servizio pubblico
  • il discrimine tra concessione di beni e concessione di servizi
  • il riparto di competenze tra Consiglio e Giunta Comunale in subiecta materia.

Tra i corollari e le questioni incidentali trattati dalla sentenza, anche la nozione di scorporo funzionale di prestazioni dedotte in un sinallagma concessorio, la rilevanza – a fini assorbenti sia per i motivi di ricorso, che per gli effetti prodotti dalla sentenza che, infine, per l’effettività della tutela del ricorrente – del vizio di incompetenza, e i contenuti minimi richiesti all’offerta prodotta in un procedimento di gara riguardo alla sua attitudine ad acclarare la fattibilità economico-finanziaria della proposta del concorrente.

I fatti

Nell’aprile 2016, la Giunta Comunale di Milano adotta le Linee guida per la “concessione in uso” del Teatro Lirico.

A valle di questo atto di indirizzo, ha luogo il procedimento concorsuale che si conclude, con il provvedimento di aggiudicazione, nel febbraio di quest’anno.

Il secondo classificato impugna l’atto di assegnazione e tutti quelli a esso prodromici, chiedendo, tra l’altro, l’inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e manifestando la propria disponibilità al subentro.

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