Requisiti di ordine generale: l’estinzione del reato che consente di non dichiarare il relativo provvedimento di condanna in sede di gara non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere accertata dal giudice dell’esecuzione penale

Commento alla sentenza del Tar Puglia Bari, sez. II, 7 agosto 2018, n. 1189

3 Settembre 2018
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Senza l’accertamento costitutivo del giudice dell’esecuzione penale non può ritenersi sussistente, almeno con riferimento alle procedure di affidamento, l’avvenuta estinzione del reato per via dell’esclusiva maturazione di tutti i requisiti previsti dalla legge

Con la sentenza in commento, il Tar Bari ha chiarito l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute in coda all’art. 38, comma 1, lett. c) d.lgs. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che le cause di esclusione ivi previste non operano “quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”, e nel successivo art. 38, comma 2, laddove esonera conseguentemente il concorrente dal dichiarare eventuali condanne penali in presenza delle predette condizioni.

Nello specifico, la controversia esaminata dai giudici pugliesi riguardava la corretta individuazione delle ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione del reato assume rilevanza ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Facendo riferimento alla disciplina processuale penale attualmente vigente in materia (art. 676 c.p.p.), il Collegio ha ricordato che l’estinzione del reato può essere dichiarata, su istanza di parte, solo dal giudice dell’esecuzione, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e non può considerarsi automatica per il mero decorso del tempo (in senso conforme, cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2016, n. 5478).

In tal senso depone anche il testo dell’art. 38 citato, in base al quale possono non essere menzionate nei documenti di gara le condanne che siano state “dichiarate estinte” dall’organo giudiziario competente.

Da quanto sopra discende, pertanto, che fino a quando non intervenga una pronuncia giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non può ritenersi esonerato dalla relativa dichiarazione in sede di gara.

Quest’ultimo deve, inoltre, attivarsi affinchè la propria situazione venga tempestivamente aggiornata sul casellario giudiziario, attraverso l’annotazione della declaratoria di estinzione del reato o della pena, così da poter dimostrare la piena capacità di contrarre fornendo alle stazioni appaltanti informazioni utili ai fini dello svolgersi delle gare pubbliche.

Documenti collegati

Sentenza TAR Puglia Bari, sez. II, 7/8/2018, n. 1189
Contratti della PA – Esclusione dalla gara – Per condanna penale – Obbligo del concorrente di dichiarare la condanna – Estinzione del reato – Rileva solo se riscontrata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale

irene picardi