E’ ammissibile il subentro nella procedura di gara da parte dell’affittuario di un ramo di azienda appartenente ad un concorrente

Modifiche soggettive in fase di gara – Affitto di ramo d’azienda – Ammissibilità

14 Ottobre 2019
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Pur in difetto di un’apposita disposizione normativa nel nuovo Codice dei contratti pubblici, deve ritenersi ammessa la possibilità di modifiche soggettive dei concorrenti anche nella fase di aggiudicazione dell’appalto

Modifiche soggettive in fase di gara – Affitto di ramo d’azienda – Ammissibilità

La pronuncia in commento affronta il tema delle modifiche soggettive che possono interessare un concorrente in corso di gara, prima della stipula del contratto di appalto.

Il Consiglio di Stato muove dall’esame del d.lgs. 50 del 2016 che, diversamente dal d.lgs. 163 del 2006, non contiene alcuna disciplina in merito alle vicende soggettive del singolo concorrente in corso di gara.

Ciononostante, i giudici aderiscono all’orientamento formatosi all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016, secondo cui, anche nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, pur in assenza di una espressa previsione, devono ritenersi ammissibili le modifiche soggettive intervenute nella fase di gara e ciò, anche per la perdurante esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato (in tal senso anche l’ANAC con la delibera n. 244 dell’8 marzo 2017).

Rilevano ancora i giudici di Palazzo Spada che la tesi opposta, oltre che porre un ingiustificato ostacolo all’attività imprenditoriale dei partecipanti alla gara, si porrebbe in contrasto anche con il principio di tassatività delle cause di esclusione che sono soltanto quelle espressamente previste dall’art. 80 del nuovo Codice dei Contratti.

In definitiva, quindi, ad avviso del Consiglio di Stato, sebbene l’art. 51 del d.lgs. 163/2006 non sia stato riprodotto nel nuovo codice dei contratti pubblici, non può dubitarsi in ordine alla perdurante applicabilità dei relativi principi.

Sulla base di tali rilievi, nel caso di specie, è stata pertanto ritenuta legittima l’operazione di affitto di ramo di azienda posta in essere dall’operatore economico appellato.

Documenti collegati

Consiglio di Stato sez. V 2/9/2019, n. 6024
Contratti pubblici – Consorzio di cooperative – Autonoma soggettività – Designazione nuova cooperativa esecutrice – Ammissibilità – Modifiche soggettive di un consorzio di società cooperative – Hanno un rilievo meramente interno al consorzio