La Fondazione OMISSIS nelle procedure indette per l’accreditamento dei CSV soggiace alla normativa in tema di accesso agli atti e trasparenza

Commento a T.a.r. Lazio, Sez. V, 27 aprile 2022, n. 5133

30 Maggio 2022
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Commento a T.a.r. Lazio, Sez. V, 27 aprile 2022, n. 5133

A cura di Riccardo Calvara

Il caso

Il T.a.r. Lazio, con la sentenza n. 5133 del 27 aprile 2022, ha accolto il ricorso della ricorrente OMISSIS e, per l’effetto, ha annullato il diniego opposto dalla Fondazione OMISSIS rispetto alla sua istanza, dichiarando il diritto all’accesso documentale in relazione alla documentazione indicata nella parte motiva.

In data 30 gennaio 2021, sul sito della Fondazione OMISSIS, veniva pubblicato l’annuncio di apertura delle procedure di accreditamento per il Centro di servizio per il volontariato (CSV) nel territorio della Romagna, ai sensi dell’art. 61 e 101, co. 6, terzo periodo del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). Alla procedura, finalizzata a individuare un’associazione riconosciuta dal Terzo settore da accreditare quale CSV nell’ambito territoriale delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, partecipavano la ricorrente e la controinteressata OMISSIS. In data 9 novembre del 2021, “con uno scarno comunicato notificato via PEC e pubblicato sul sito della Fondazione”, veniva reso noto l’esito della selezione a favore della controinteressata: “nessun altro dato o informazione era fornita né era reperibile sul sito, non essendo in alcun modo ricavabili le motivazioni di tale risultato”. In considerazione di ciò, la ricorrente notificava alla Fondazione OMISSIS richiesta di accesso agli atti “al fine di permettere la valutazione della difesa dei propri diritti nelle sedi giudiziali competenti e valutare un possibile ricorso”.

La Fondazione, a suo dire esclusa dall’applicazione della l. n. 241 del 1990, accoglieva solo parzialmente la richiesta di accesso agli atti. Precisava, inoltre, che le delibere oggetto della richiesta fossero facilmente reperibili sul proprio sito e rifiutava di rendere disponibile la documentazione della controinteressata in quanto contenente “informazioni riservate la cui diffusione potrebbe risultare pregiudizievole”, invocando quanto prescritto dall’art. 24, co. 6 lett. d), che pone la riservatezza come limite al diritto di accesso e i dati sensibili della controinteressata come argine all’accesso cd. difensivo ai sensi del co. 7 dello stesso articolo.

La questione giuridica affrontata

Ai sensi dell’art. 64 del Codice del Terzo settore la Fondazione OMISSIS è “una fondazione con personalità giuridica di diritto privato” che “gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore e del Codice civile”. Ai sensi della medesima disposizione, la stessa svolge funzioni di indirizzo e controllo dei CSV. Questi ultimi sono enti di diritto privato, che ai sensi dell’art. 63 del Codice hanno come scopo “organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d)”. La Fondazione OMISSIS, dunque, svolge funzioni di indirizzo e controllo dei CSV, amministrando il FUN il Fondo unico Nazionale, un fondo alimentato da fondazioni di origine bancaria.

Dati questi presupposti, le difese svolte dalle controparti sono inequivoche.

Nei fatti, la resistente sostiene di essere: “un ente di diritto privato, posto a capo di un sistema organizzato di soggetti privati che svolgono attività di natura privata; ed in tale contesto si collocherebbe la procedura per cui è causa, la quale avrebbe anch’essa natura privatistica”. Deduce inoltre che il carattere privatistico della procedura non sarebbe smentito né dalla giurisdizione del giudice amministrativo (ex art. 66, co. 3 del Codice del Terzo settore), né dalla previsione dell’art. 64 co. 5 lett. i) del Codice, che recitando “individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti  richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati,  della  loro  esperienza nello svolgimento  dei  servizi  di  cui  all’articolo  63,  e  della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali”, rimanda a principi di pubblicità e trasparenza atti a governare le procedure di accreditamento dei CSV.

In altre parole, il quadro disegnato in giudizio dalla resistente e dalla controinteressata è il presupposto per determinare l’esclusione dell’applicabilità delle disposizioni della legge 241 del 1990 alle procedure di selezione della Fondazione OMISSIS, anche in materia di accesso agli atti.

La decisione del Collegio

Il Collegio, tuttavia, ha deciso di non condividere queste tesi, invocando l’applicazione dell’art. 22 co. 1 lett. e) l. n. 241 del 1990 in combinato disposto con l’art. 64 del D. Lgs. 117/2017. La prima disposizione circoscrive nel perimetro di “pubblica amministrazione” tenuta a concedere l’accesso ai documenti amministrativi anche i soggetti di diritto privato, “limitatamente alle loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. La norma del Codice del Terzo settore qui richiamata, invece, stabilisce che: “L’OMISSIS è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV […]”.

Dal dato normativo il Collegio ricava che l’OMISSIS, istituita con Decreto ministeriale al fine di perseguire l’interesse generale attraverso l’indirizzo e il controllo dei CSV, è tenuta ad individuare criteri obiettivi e imparziali attraverso procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento.

Considerazioni conclusive

Di particolare interesse pare l’obiter dictum posto dal Collegio nelle battute finali del dispositivo, ove indica che: “la ragion d’essere degli enti del terzo settore risiede proprio nell’erogazione di servizi di interesse generale, in ossequio al sopra richiamato principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4, Cost.)”, e dunque, laddove le norme richiedano di individuare “criteri obiettivi ed imparziali” e di adottare “procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei CSV”, le stesse non possono necessariamente non rimandare a quelle “regole di pubblicità preventiva e successiva sugli esiti delle procedure comparative e a quei principi di trasparenza introdotti nel nostro ordinamento dalla legge”.

Esaminata e ritenuta non fondata la questione relativa alla riservatezza opposta dalla controinteressata OMISSIS in riguardo al contenuto del proprio progetto, ed anzi ritenuto provato l’interesse ad avere accesso agli atti in funzione difensiva ex art. 24 co. 7 della 241 del 1990 dell’istante, il Tribunale ha annullato il diniego impugnato e ha ordinato alla Fondazione di consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copia della documentazione nei termini previsti.

 

 

Redazione