Appalti: l’impresa non può chiedere la revisione del prezzo prima della stipula del contratto

Commento a Tar – Lombardia – Milano – sez. II – sentenza del 10 giugno 2022 n. 1343

20 Giugno 2022
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Non è possibile cambiare il prezzo del contratto prima della stipula.

Se le condizioni cambiano l’impresa può ritirare l’offerta o rifiutare la stipula.

La pretesa alla rimodulazione dei corrispettivi prima della firma del contratto (e, quindi, in una fase differente dall’esecuzione) altera il confronto tra gli operatori finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo (anche senza quella necessaria prudenza che si richiede ad un soggetto qualificato e da tempo operante nel mercato), salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.

È quanto stabilisce il Tar – Lombardia – Milano – sez. II – con la sentenza del 10 giugno 2022 n. 1343.

Il Caso

Nel caso affrontato dalla decisione in commento, la Stazione Appaltante aveva previsto che i corrispettivi sarebbero dovuti restare immutati nel corso dell’esecuzione. L’impresa aggiudicataria, pur accettando – nel partecipare alla gara – simile condizione, all’esito della procedura ha chiesto all’Amministrazione di adeguare la convenzione alle mutate condizioni del mercato, osservando come l’offerta dalla stessa formulata non poteva ritenersi più congrua e remunerativa stante l’incremento dei prezzi medio tempore registrato. In sostanza, l’operatore economico aveva chiesto di mantenere l’aggiudicazione ma di mutare i corrispettivi dovuti dalla S.A..

Ma la pretesa dell’impresa è stata dichiarata illegittima dal giudice amministrativo, che ha ritenuto l’operato della S.A. conforme a quanto previsto dalle previsioni della lex specialis che sono auto-vincolo dell’azione amministrativa e non possono, quindi, derogarsi obliterando la par condicio tra i vari contendenti che partecipano alla gara (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).

Per il Tar Lombardia le tempistiche della gara non sono tali da poter asserire la non prevedibilità da parte di un operatore economico accorto e diligente dell’aumento dei prezzi con conseguente attenzione e prudenza nella modulazione delle offerte.

La decisione

Il giudice amministrativo con la sentenza in commento ha stabilito che non vi è alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.

La decisione chiarisce che le mutate condizioni del mercato, che rendano non remunerativa l’offerta, possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o la non accettazione della stipula, ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.

Sempre su questa linea il G.A. precisa che non sono evocabili gli istituti posti a governo delle sopravvenienze contrattuali che, per l’appunto, riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula ove l’eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto.

A supporto della propria decisione la sentenza in commento richiama la recente pronuncia del  T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, laddove stabilisce che l’istanza di revisione del prezzo formulata dall’impresa aggiudicataria prima della stipulazione del contratto non è supportata da alcuna previsione legale in quanto effettuata in un momento in cui, non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già in corso; “e così come nel corso del rapporto contrattuale l’impresa appaltatrice è tutelata, in caso di un esorbitante aumento dei costi del servizio, dall’istituto della revisione del prezzo (ove previsto dagli atti di gara) ovvero dalla possibilità di esperire i rimedi civilistici di risoluzione del vincolo sinallagmatico, nel diverso caso in cui l’evento imprevisto e imprevedibile si verifichi prima della stipulazione del contratto, l’impresa aggiudicataria è tutelata con la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto, una volta cessata la vincolatività della propria offerta ((T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, Sez. I, 10.3.2022, n. 232).

Giovanni F. Nicodemo