
Position Paper sul tema della compatibilità del contratto di PPP con l’utilizzo dei fondi PNRR
A cura di cantierabili.it – Sviluppo Partenariato Pubblico Privato
Abstract
Le Public Private Partnership (PPP) hanno il fine ultimo di realizzare progetti di rilevanza pubblica contemperando gli interessi delle parti e generando una corretta allocazione dei rischi.
Benché l’appalto sia tradizionalmente stato la prima scelta nei rapporti tra Operatore Economico “OE” e Pubblica Amministrazione “PA”, nell’odierno contesto economico, per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le PPP rappresentano senza dubbio un ottimo strumento per la realizzazione e gestione di progetti d’interesse pubblico e privato. Il punto cruciale per l’utilizzo delle PPP è la capacità dell’OE di creare valore ed essere in grado di accollarsi i rischi operativi del progetto mentre appaiono di scarso rilievo le modalità di finanziamento dell’opera.
L’utilizzo del PPP per la realizzazione di progetti legati ai fondi PNRR, non è un tema semplicemente auspicabile per i reciproci vantaggi, ma è un obbligo previsto dalla legge già in fase di programmazione (DM 16 gennaio 2018, n.14), che impone l’uso di contratti di PPP o di concessione (IV e III parte del Codice dei contratti) quando sia possibile lo sfruttamento economico nelle operazioni di durata pluriennale. Ne consegue che i Fondi del PNRR dovrebbero essere erogati anche per progetti in PPP e concessioni.
Un contratto di PPP deve essere preferito a un contratto di appalto, quando c’è la possibilità di creare valore e trasferire il rischio operativo del progetto all’OE. Il trade-off di scelta dell’ente basato, invece, sugli elementi di natura finanziaria – finanziamento 49% (PA) – 51% (OE) – è distorsivo per il mercato. L’eliminazione di tale vincolo, e soprattutto le soluzioni interpretative e operative prospettate in questo Position Paper, a legislazione vigente, permetterebbe di aumentare la diffusione dello strumento del PPP per la realizzazione di opere pubbliche a valere sui fondi PNRR.
Si ricorda infine, che l’utilizzo di fondi europei esula già dal vincolo 49-51% e che nel contesto Europeo questo vincolo ha rilievo solo come uno degli elementi per la valutazione della contabilizzazione on-off balance dell’investimento. Per investimenti prioritari per il nostro paese, la sospensione del vincolo del 49% e l’utilizzo anche integrale di risorse pubbliche, non comprometterebbe in alcun modo la naturale struttura e funzionamento dei PPP, comportando al più la (consapevole) contabilizzazione on-balance dell’investimento.
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