Uno, nessuno, centomila…. coefficienti (tutti uguali)

Commento all’Ordinanza n. 3407 del 30 giugno 2022 della Terza Sezione del Consiglio di Stato

10 Agosto 2022
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In giurisprudenza sono anni che avevamo assistito ad una “stabilizzazione” delle pronunce su un tema che in passato aveva visto un dibattito molto più acceso. Si sta parlando della modalità di attribuzione dei punteggi tecnici da parte della commissione di gara e più in particolare dei casi in cui i singoli commissari giudichino le offerte attribuendo coefficienti sempre identici. Le sentenze più recenti sembravano aver raggiunto un approdo “sicuro”: la valutazione di ciascun commissario può essere “influenzata” da una certa “collegialità” di modo che, anche innanzi all’attribuzione di coefficienti tutti uguali, la legittimità delle operazioni di gara è in ogni caso garantita.

Appare dunque interessante l’Ordinanza n. 3407 del 30 giugno 2022 della Terza Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Maruotti) che ha rimesso all’Adunanza Plenaria il seguente quesito: “se, nell’ambito della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, i commissari, cui è demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, possano confrontarsi tra loro e concordare liberamente il punteggio da attribuire, salvo declinarlo poi individualmente, ovvero se ciò costituisca una surrettizia introduzione del principio di collegialità in valutazioni che devono essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, di natura esclusivamente individuale”.

L’ordinanza (con una chiarezza espositiva non comune) prende le mosse nel riconoscere due differenti orientamenti interpretativi.

Vi è da un lato quello di gran lunga maggioritario secondo cui:

– è ben ammissibile un confronto dialettico fra i singoli commissari;

– il solo fatto che i punteggi espressi dai singoli commissari coincidano non costituisce di per sé una causa d’illegittimità;

– gli apprezzamenti dei commissari sono sempre destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale.

Dall’altro lato vi sarebbe un ulteriore orientamento (di gran lunga minoritario e risalente) che al contrario ritiene illegittimo che il momento dialettico della collegialità possa giungere sino a portare all’accordo, pur non formalizzato, fra i commissari sul punteggio da attribuire agli aspetti qualitativi dell’offerta. Secondo questa tesi in altre parole i singoli commissari dovrebbero individualmente (e solo individualmente!) attribuire i coefficienti che poi, solo in un secondo momento, potranno essere sintetizzati nel giudizio finale (e collegiale) della commissione.

Il Collegio si schiera apertamente con questo secondo orientamento. Invero, pur ammettendo che sia ammissibile una fase di discussione e di confronto tra i commissari (in quanto avente una funzione arricchente, capace di mettere in relazione dialettica competenze e professionalità diverse), secondo l’ordinanza il singolo giudizio deve essere espresso da ciascun commissario in base al proprio personale e impregiudicato convincimento.

A questo punto il Collegio si pone una domanda consequenziale e necessaria: quale deve essere la modalità di verbalizzazione delle valutazioni compiute dai commissari? In altre parole: una volta espressa la necessità di una valutazione individuale da parte di ciascun commissario, è altresì necessario che tale valutazione risulti espressamente da un verbale? Anche in questo caso, ad avviso del Collegio, la risposta non può che essere affermativa.

Da questo secondo dubbio scaturisce l’altra questione sottoposta all’Adunanza Plenaria che è la seguente “se le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma della preferenza o del coefficiente numerico non comparativo, debbano essere oggetto di specifica verbalizzazione, o se le stesse possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione”.

Interessante in conclusione notare che il caso da cui prende le mosse l’ordinanza di rimessione riguarda il metodo di valutazione del “confronto a coppie”; purtuttavia la questione rimessa all’Adunanza Plenaria si interroga in via generale sulla modalità di attribuzione dei giudizi da parte dei singoli commissari, non differenziando tra metodo del “confronto a coppie” e metodo di attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1. Rimaniamo in attesa dunque di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria che dirimerà definitivamente ogni dubbio affrontando il tema ad ampio spettro.

Matteo Valente