Il subappalto non autorizzato costituisce reato e, essendo assunto in violazione di norma imperativa, è nullo, con la conseguenza che il subappaltatore non può pretendere il pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell’appaltatore principale subappaltante.
Lo afferma il Tribunale di Nola con riferimento ad una causa regolata dal Codice Appalti del 2006 (Tribunale di Nola, Civile, sez. I, 23.9.2024 n. 2522).
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Subappalto non autorizzato: il subappaltatore non può pretendere il pagamento di quanto eseguito
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