I consorzi di cooperative e le novità del Decreto Correttivo

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La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. II ter, 3 febbraio 2025, n. 2546

 “Oggi il tenore del comma 3 dell’art. 67 è il seguente: “3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.”

Ne deriva che, prosegue il Tar, “sotto tale aspetto, quindi, i consorzi di cooperative sono equiparati agli altri concorrenti. Come si vede, si tratta proprio della precisazione per cui la differenza di regime normativo tra consorzi di cooperative e altri consorzi, in sede di requisiti di partecipazione agli appalti, non si estende ai requisiti di ordine generale”.

L’articolo 67 del d.lgs. 36 del 2023 detta la disciplina in materia di consorzi non necessari, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili.

Si evidenziano tra le novità apportate dal Decreto Correttivo (d.lgs. 209 del 2024) le seguenti:

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