La sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 5 giugno 2025, n. 4877 si rivela una decisione capace di uscire dalla logica dell’applicazione non ragionata delle norme con conseguente irrazionalità delle conseguenze.
Secondo Palazzo Spada, la firma digitale è alternativa a quella analogica e, dunque, la documentazione di gara è sottoscritta legittimamente con firma “analogica” sulla normale carta.
L’idea di fondo di molti operatori ed interpreti è che le disposizioni sulla firma digitale abbiano costituito un obbligo a pena di illegittimità di formare sempre documenti nativi digitali e di sottoscriverli con firma digitale.
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Sì alla firma autografa della documentazione di gara
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), 5 giugno 2025, n. 4877
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