Il rapporto sulla parità di genere come documento di comprova e il soccorso istruttorio

Commento alla sentenza del TAR Toscana, sez. III, del 17 giugno 2025 n. 1089

Vincenzo Laudani 25 Giugno 2025
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Il TAR Toscana ha affermato che il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 non costituisce di per sé un requisito di partecipazione autonomo, ma piuttosto un mezzo per comprovare il possesso di un requisito di partecipazione. 

Pertanto, qualora la lex specialis richieda la presentazione di questo rapporto come requisito speciale di partecipazione, la sua omissione iniziale non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, essendo ammesso il soccorso istruttorio.  L’impressa dovrà però dimostrare che il rapporto fosse già esistente in capo all’operatore con data certa anteriore al termine ultimo di presentazione dell’offerta. In altre parole, ciò che conta è che l’impresa fosse già in regola al momento della scadenza della gara, e che la mancata allegazione del documento sia stata solo una svista formale, sanabile.

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