Proseguendo l’analisi sulle prerogative delle stazioni appaltanti non qualificate (e, in particolare, in relazione all’aspetto delle esecuzioni del contratto visto che si tratta di questione che rimane “aperta” , in particolare nel caso in cui la stazione delegata per le attività di committenza non intenda occuparsi dell’esecuzione dell’appalto richiesto dall’amministrazione non qualificata), il comma 2 dell’art. 62 – corretto dal decreto legislativo 209/2024 – ora meglio chiarisce che per effettuare le gare di importo superiore a quanto spiegato dal comma 1 dell’art. 62 (ovvero per beni/servizi per importi pari o superiori alle soglie e per importi pari o superiori al milione di euro per manutenzione ordinaria e lavori di importo pari/superiori ai 500 mila euro “le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4” (allegato, come si vedrà, ed in particolare l’art. 8 appositamente riscritto dal decreto correttivo).
In difetto il RUP (o il responsabile di fase se nominato) non potranno acquisire il CIG visto che l’ANAC non lo rilascerà.
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