Per il Consiglio di Stato le attività professionali svolte dal dipendente pubblico sono imputabili unicamente all’ente e non possono pertanto essere spese come requisiti di partecipazione all’appalto. E ciò anche laddove lo specifico servizio svolto sia stato remunerato con la corresponsione di incentivi tecnici.
1. La vicenda processuale e la questione di diritto
La vicenda processuale decisa dalla sentenza in commento traeva origine dall’aggiudicazione di un accordo quadro per servizi di architettura e ingegneria in favore di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.).
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento