Il decreto legge “infrastrutture” (decreto legge 21.5.2025 n. 73) è stato convertito in legge dal Senato.
Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ma il testo è già disponibile presso gli uffici parlamentari, il che consente di effettuare una prima disamina delle novità previste per il mondo degli appalti, che riassumiamo nel presente contributo.
Indice
- Ponte di Messina: la stazione appaltante è qualificata di diritto
- Incentivi tecnici e ambito di applicazione delle modifiche previste dal correttivo
- Anticipazione del prezzo per gli appalti di servizi tecnici.
- Somma urgenza
- Qualificazione delle stazioni appaltanti
- Proroga dei contratti con esperti PNRR
- Conclusioni
Ponte di Messina: la stazione appaltante è qualificata di diritto
La società Stretto di Messina S.p.A. è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Questo consentirà all’ente di svolgere tutte le proprie attività soggette al Codice Appalti senza dovere delegare ad altri enti lo svolgimento delle procedure e, in particolare, l’affidamento degli studi preliminari, della progettazione, della costruzione e della successiva gestione del collegamento viario e ferroviario che il Governo intende realizzare.
Incentivi tecnici e ambito di applicazione delle modifiche previste dal correttivo
Come è noto, il decreto correttivo del 2024 ha modificato la disciplina degli incentivi tecnici, estendo il loro riconoscimento anche ai soggetti che non abbiano la qualifica di personale dipendente (cioè al personale dirigenziale).
Il d.l. infrastrutture convertito specifica che questa disposizione si applicherà solo alle attività svolte dal 31 Dicembre 2024, escludendosi quindi un’efficacia retroattiva della disposizione. Non rileva però il momento di affidamento, ma solo il momento di svolgimento delle attività: il testo convertito specifica infatti che le disposizioni modificate si applicano <<anche>> ai <<procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione>>.
Quindi, se l’attività è stata svolta dall’1° Gennaio 2025 e la gara è stata indetta il 30 Dicembre 2024, gli incentivi tecnici possono essere comunque riconosciuti al personale.
Le Stazioni Appaltanti sono comunque tenute ad adottare un decreto per la corresponsione degli incentivi soggetti alla disciplina post-correttivo.
Anticipazione del prezzo per gli appalti di servizi tecnici.
L’allegato II.14, art. 33, esclude dalla disciplina dell’anticipazione del prezzo gli appalti di servizi che prevedono <<prestazioni intellettuali>> o che comunque <<non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali>>.
Il d.l. infrastrutture convertito introduce una facoltà (ma non un obbligo) per gli enti di ammettere comunque l’anticipazione del prezzo per i soli servizi di ingegneria e architettura (mantenendo quindi l’esclusione per tutti gli altri servizi intellettuali), fissando un limite massimo del dieci per cento e fermo restando che la somma oggetto di anticipazione deve rientrare nelle disponibilità del quadro economico, non ammettendo quindi l’effetto del riconoscimento di ulteriori oneri in capo all’Amministrazione.
Somma urgenza
Corpose specifiche sono state inserite con riferimento alle procedure di somma urgenza (già oggetto di una disciplina di dettaglio introdotta prima della conversione):
– Si specifica che sono soggetti alla disciplina di somma urgenza anche i servizi tecnici necessari alla realizzazione dei lavori, laddove l’ente non disponga di adeguate professionalità interne. Si ammette quindi il ricorso a modalità semplificate di affidamento, oltre i consueti limiti, laddove sia necessario esternalizzare le attività tecniche;
– Si specifica che comunque gli affidamenti di somma urgenza sono ammessi entro il limite della soglia europea. Si tratta di una specifica di rilievo, perché la soglia di € 500.000 prevista dal decreto è di molto superiore alle soglie previste per servizi e forniture, con la conseguenza che l’affidamento di somma urgenza per questi ultimi contratti ha delle soglie di importo inferiore, eludibili solo con affidamenti congiunti.
Qualificazione delle stazioni appaltanti
Specifiche di dettaglio sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, come la possibilità di valutare il possesso di dottorati di ricerca da parte del personale per il punteggio da attribuire all’ente.
Proroga dei contratti con esperti PNRR
I contratti con gli esperti incaricati dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) stipulati dalle amministrazioni centrali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026.
Ciò però non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui la proroga è ammessa solo se l’ente dispone già delle risorse finanziarie necessarie.
Conclusioni
La conversione del decreto infrastrutture si inserisce in un processo normativo che involge la contrattualista pubblica caratterizzata da un continuo processo di de melius re perpensa.
La normativa, che dovrebbe conoscere una certa stabilità per poter fungere da corretto indirizzo per tutti gli operatori del settore (e per gli investitori esteri), è soggetta a continui ripensamenti e modifiche che non possono che generare confusione in tutti gli attori, che devono vivere con delle disposizioni diverse a seconda del periodo di riferimento e con dei frazionamenti tra disposizioni applicabili alla fase di gara e disposizioni applicabili alla fase esecutiva o a micro-passaggi dei procedimenti. Un processo che sembra negare l’intento del legislatore espresso all’atto dell’emanazione del codice del 2023, che voleva farne un punto fermo per tutti gli operatori.
Se è vero che nulla è immutabile (ed è bene che non lo sia) nella normativa, è anche vero che gli eccessi di mutamento possono tradursi in inevitabili rischi di errori con conseguenze erariali nei confronti dei funzionari, chiamati ad un compito di difficile attuazione e che, con il proliferarsi di nuove norme di dettaglio, non può essere agevolmente risolto con il semplice uso dei principi (che guidano l’interpretazione del testo letterale delle altre disposizioni ma non possono certo sovvertirne il significato).
Non si può che sperare che questo intervento sia l’ultimo corposo sul tema della contrattualistica pubblica, atteso che, dall’emanazione del codice, abbiamo assistito già a 14 provvedimenti di modifica, e ciò senza considerare quelli che sono intervenuti su altre discipline che comunque involgono il mondo dei contratti pubblici.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento