L’operatore economico non è tenuto a specificare, nella propria offerta, i costi della manodopera relativi alle prestazioni che intende subappaltare. Questo principio, tuttavia, non comporta alcuna violazione dei diritti dei lavoratori o una mancanza di controlli. I costi della manodopera del subappaltatore dovranno infatti essere oggetto di verifica, ma in una fase diversa e più appropriata, ossia quella dell’autorizzazione al subappalto.
Lo ha affermato il TAR Veneto.
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