L’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento diretto (anche) dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140.000 euro, pure senza necessità di consultazione di più operatori economici.
A tal fine, le stazioni appaltanti devono scegliere, quali affidatari dei predetti servizi, “soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi dalle medesime istituiti.
Ricordiamo che, secondo la definizione offerta dall’art. 3, comma 1, lett. d), del Codice, per “affidamento diretto” si intende “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
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I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
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