La recente sentenza 27 ottobre 2025, n. 18628 del T.A.R. Lazio (sez. IV-Ter) offre importanti chiarimenti sui limiti del potere sanzionatorio delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali, nell’ambito dei propri Sistemi di Qualificazione, quando l’illecito contestato non è direttamente ascrivibile all’operatore qualificato ma a un soggetto terzo della sua catena di fornitura.
Il Tribunale, annullando la sospensione della qualificazione disposta da un importante ente gestore di infrastrutture nei confronti di un’impresa qualificata, ribadisce la necessità di un accertamento rigoroso dell’imputabilità della condotta e rigetta l’utilizzo di presunzioni basate su meri collegamenti societari o familiari.
Il Caso: un certificato falso e la sospensione cautelativa dal sistema di qualificazione
La vicenda trae origine dalla scoperta, a seguito di segnalazione anonima, della falsità di un certificato di controllo tecnico relativo a un mezzo d’opera ferroviario di proprietà dell’impresa qualificata. Il certificato era stato acquisito non direttamente dall’impresa proprietaria, ma dall’officina incaricata della manutenzione, la quale a sua volta aveva commissionato il controllo a un’azienda specializzata.
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Settori speciali: i limiti alla sospensione degli operatori economici dai sistemi di qualificazione
Nota a TAR Lazio, Sez. IV-Ter, Sentenza 27 ottobre 2025, n. 18628
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