Non sussiste la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che ritira una procedura di gara se l’illegittimità degli atti di indizione deriva dalla non semplice interpretazione di disposizioni normative appena entrate in vigore.
Pertanto, l’errore commesso in un periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo Codice esclude la colpa dell’Amministrazione, elemento soggettivo necessario per il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento.
L’atto di ritiro, inoltre, non è qualificabile come annullamento d’ufficio (art. 21-novies) o revoca (art. 21-quinquies), ma come esercizio del potere di direzione del procedimento (art. 6 L. 241/1990).
Lo afferma il TAR Catania.
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Responsabilità precontrattuale: l’errore interpretativo sulla “novità normativa” esclude la colpa della P.A.
Lo afferma il TAR Catania
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