Come si è evidenziato nella prima parte dei contributi, la regola generale in tema di assunzione degli impegni di spesa è quella delineata nell’art. 183 del d.lgs. 267/2000 in cui precisa che l’impegno di spesa segue il perfezionamento dell’obbligazione giuridica (il contratto).
La copertura finanziaria, infatti, non è come erroneamente si afferma assicurata dall’impegno di spesa ma dalla prenotazione di impegno che determina, come già evidenziato, l’apposizione di un vincolo provvisorio sullo stanziamento destinato a diventare definitivo solamente con l’impegno di spesa (sempre che questo venga assunto – previo perfezionamento dell’obbligazione giuridica – entro l’esercizio finanziario).
Una eccezione di transito della sola prenotazione, per il tramite del fondo pluriennale vincolato, si genera solo per i lavori di importo superiore ai 150 mila euro per cui il principio contabile predetto prevede apposita e specifica disciplina (il legislatore, semplificando, tiene conto del fatto che il procedimento per giungere al collaudo dei lavori e lungo e complesso rispetto ad altre acquisizioni e/o a lavori di importo inferiore ai 150 mila euro per cui è previsto l’affidamento diretto).
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