Sussiste la responsabilità amministrativa per danno erariale in capo ai dirigenti tecnici (Responsabile Ufficio Legale e RUP) che, a fronte del perdurante inadempimento del concessionario privato nel pagamento dei canoni, mantengano una condotta inerte o meramente interlocutoria, omettendo di proporre formalmente ai vertici aziendali la risoluzione del contratto e l’escussione delle garanzie. Tale inerzia concretizza la colpa grave quando causa la dispersione del credito, divenuto inesigibile a seguito del fallimento del debitore.
Al contrario, va esclusa la responsabilità dei Direttori Amministrativi qualora non siano stati adeguatamente informati dagli uffici competenti circa la gravità della situazione e la perdita delle garanzie fideiussorie.
Lo afferma la Corte dei conti.
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