Ai sensi dell’art. 117 del Codice, ai fini della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse (comma 3).
La garanzia, pari al 10% dell’importo contrattuale, può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le medesime modalità previste per la “garanzia provvisoria” dall’art. 106. Tale obbligo deve essere indicato negli atti e documenti di gara (comma 1).
In particolare, per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (comma 2).
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Commento al Parere MIT 2 marzo 2026, n. 3850
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