Come noto, la legge 1/2026 ha novellato l’articolo 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, introducendo la seguente previsione: “Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.
Si nota che, ai fini dell’operatività della scriminante, assumono rilevanza particolare i pareri, distinti dalla norma in “interni” ed esterni. Tale rilevanza è rimessa al contenuto di tali pareri che:
a) se formali e favorevoli o comunque non contrari al provvedimento da adottare fanno scattare la presunzione di buona fede in capo ai titolari degli organi collegiali, così scongiurando la loro responsabilità erariale;
b) se formali e di “contrario avviso” rispetto ai contenuti del provvedimento da adottare cancellano la presunzione di buona fede e la connessa inversione dell’onere della prova, sicchè dovrà essere il titolare dell’organo collegiale a dover dimostrare, in un’eventuale azione erariale, di aver agito in buona fede.
Il problema che si pone è individuare quali siano, da una parte i pareri “interni” e, dall’altra quelli “esterni”.
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Riforma della Corte dei conti: individuazione dei pareri interni o esterni rilevanti ai fini della presunzione di buona fede per scongiurare la responsabilità erariale
Il problema che si pone è individuare quali siano, da una parte i pareri “interni” e, dall’altra quelli “esterni”
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