1. La vicenda
La sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale in rapida espansione e affronta una questione di grande rilevanza pratica: se, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’aggiudicataria possa giustificare lo scostamento del costo della manodopera dalle tabelle ministeriali riallocando voci di costo del lavoro (nella specie, le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e il costo del manager di lotto) nella macrovoce “spese generali”, senza modificare formalmente la cifra indicata come “costo della manodopera” nell’offerta originaria. Il TAR risponde negativamente con motivazione articolata e sistematicamente coerente, che merita di essere esaminata nei suoi snodi essenziali.
La sentenza è inoltre peculiare sul piano processuale perché si inserisce in un giudizio “di ritorno”: il TAR aveva già accolto in parte un precedente ricorso di Copernico, disponendo la riedizione della verifica di anomalia con indicazioni vincolanti per la stazione appaltante.
La conferma dell’aggiudicazione all’esito della riedizione ha dato origine a un nuovo contenzioso, nel quale si è posto il problema di verificare se ATAC avesse realmente dato esecuzione al giudicato o avesse invece avallato un’operazione contabile elusiva delle indicazioni del Tribunale.
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La riallocazione del costo della manodopera nelle spese generali in sede di verifica di anomalia: il TAR Lazio consolida il divieto e ne chiarisce i presupposti
Nota a TAR Lazio, Sez. II Ter, 15.04.2026 n. 6770
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