La sentenza in commento affronta una questione di rilievo pratico nel settore degli appalti di servizi ad alta intensità di professionalità: se la previsione della lex specialis che richieda al concorrente di indicare “in sede di presentazione dell’offerta tecnica” i “professionisti individuati” e la “composizione dell’équipe” imponga anche la produzione nominativa dei singoli componenti con i relativi curricula, ovvero si limiti a richiedere la specificazione delle tipologie professionali destinate al servizio.
La risposta del Consiglio di Stato è netta a favore della seconda opzione, con una motivazione che valorizza la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione introdotta dall’art. 113 del d.lgs. n. 36/2023 e che merita di essere esaminata in tutti i suoi snodi.
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Requisiti di esecuzione e requisiti di partecipazione negli appalti di servizi sociali: l’indicazione dell’equipe. Il Consiglio di Stato chiarisce la distinzione e valorizza l’art. 113 del Codice
Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, 15.04.2026 n. 2982
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