1.Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento della giurisprudenza per la quale “A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale” (C.d.S, VII, 6.6.2023, n. 5545).
2.Questa Sezione, in una controversia analoga (si controverteva in tema di specificità della dichiarazione di ricorso al subappalto necessario), ha condivisibilmente affermato che: “la dichiarazione di <<subappaltare parti di opere appartenenti alle categorie … nella misura consentita dalle vigenti disposizioni di legge e … al 50% ad impresa qualificata>> soddisfa appieno l’onere formale della dichiarazione di subappalto [ndr necessario]” (C.d.S, V, 26.1,2024, n. 820). Ciò anche in ragione del fatto che il DGUE è costituito da un modello standard che presenta un’unica dichiarazione per il subappalto (“L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?”), rispetto alla quale è possibile fornire una sola risposta positiva, che non contempla la facoltà di specificare se l’impresa intenda ricorrere ad un subappalto di tipo “facoltativo” ovvero ad uno “necessario/qualificante”.
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L’interpretazione del bando di gara, il principio del favor partecipationis, la dichiarazione di subappalto
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 3053
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