Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Art. 120, comma 2, c.p.a. – Art. 36 d.lgs. n. 36/2023 – Decorrenza del termine breve per l’impugnazione dell’aggiudicazione – Differimento del termine

TAR Puglia – Bari (sez. III) sentenza 14 aprile 2026, n. 466

27 Aprile 2026
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L’art. 120, comma 2, c.p.a. (modificato dal d.lgs. n. 36/2023) dispone che il termine breve di n. 30 giorni, a pena di decadenza, per l’impugnazione dell’aggiudicazione, decorra “dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, […] oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

Ciò in quanto, in base all’art. 36 d.lgs. n. 36/2023, l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario unitamente agli atti presupposti e connessi “1. […] sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale […] utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. / 2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi […] disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Pertanto, ritiene il Collegio che può aversi differimento del termine esclusivamente nelle ipotesi in cui l’operatore economico concorrente non sia in grado di proporre un ricorso con cognizione di causa e, quindi, nelle seguenti fattispecie:
i) nel caso tipizzato dall’art. 36, comma 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023, ossia quando siano state oscurate alcune parti delle offerte e le relative statuizioni siano state impugnate, ex 116 c.p.a., con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
ii) per eadem ratio, nel caso anomalo, in cui la stazione appaltante pubblichi gli atti dovuti in maniera incompleta nella piattaforma di approvvigionamento digitale, in tal modo non rendendo disponibili tutti gli elementi dell’offerta e gli atti presupposti e connessi, così come previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 e il ricorrente abbia proposto il relativo ricorso per l’accesso agli atti.
iii) nel caso residuale, in cui la pronuncia, di cui alla sentenza del Cons. St., Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12 (antecedente al d.lgs. n. 36/2023), può aver ancora valenza, ovverosia quando la “dilazione temporale” sia motivata dalla conoscenza di provvedimenti, di atti, o di altri elementi cruciali inerenti la procedura di gara, che la amministrazione aggiudicatrice renda conoscibili soltanto in un secondo tempo, quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, ovvero alle giustificazioni rese nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
In tal modo, la ratio del sistema ideato dal combinato disposto di cui agli artt. 36 e 90 d.lgs. n. 36/2023 è quello di informare le procedure di gara alla massima trasparenza esigibile, talché le procedure di ricorso giurisdizionale possano essere instaurate tempestivamente ed essere esaurite in tempi rapidi, con lo speciale rito processuale apprestato. Dunque, è nello specifico interesse dell’amministrazione rendere conoscibile il proprio operato, senza ritardi, omissioni, o varie incompletezze.

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