1. Il caso e la sua rilevanza
La sentenza in commento affronta una delle questioni più dibattute emerse nell’applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 nella sua versione vigente dopo il correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024: se l’operatore economico che applica un CCNL con minimi tabellari inferiori a quelli del contratto indicato dalla stazione appaltante possa colmare il differenziale retributivo attraverso l’impegno a corrispondere un superminimo, e se a tal fine rilevi la distinzione tra superminimo individuale e superminimo collettivo.
Il Consiglio di Stato risponde negativamente a entrambe le domande, confermando la sentenza del TAR Lazio e allineandosi a un orientamento che si stava consolidando nella giurisprudenza di primo grado. La pronuncia è destinata ad avere un impatto significativo sulla prassi delle procedure di gara nei settori ad alta intensità di manodopera — servizi educativi, socio-sanitari, pulizie, vigilanza — dove la pluralità dei CCNL applicabili e le differenze nei minimi tabellari alimentano un contenzioso crescente.
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Il “superminimo” non salva l’equivalenza: il Consiglio di Stato chiude il dibattito sulla natura delle componenti retributive rilevanti ai fini dell’art. 11 del Codice
Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, . 24 aprile 2026 n. 3209
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