1. La questione e il suo contesto
La sentenza in commento si inserisce nell’attuale e acceso dibattito sul ruolo del public procurement come strumento di politica sociale e, in particolare, come leva per garantire ai lavoratori un trattamento retributivo adeguato.
Il fenomeno del dumping contrattuale — la pratica di formulare offerte competitive comprimendo il costo del lavoro attraverso l’applicazione di contratti collettivi meno favorevoli o ribassi che erodono i margini salariali — è al centro dell’attenzione del legislatore, delle stazioni appaltanti e della giurisprudenza da almeno un decennio. Non stupisce quindi che diverse Regioni abbiano tentato di affrontarlo in via autonoma, in attesa o in aggiunta agli strumenti predisposti dal legislatore statale.
La legge della Regione Toscana n. 30/2025 costituiva l’ultimo e più organico di questi tentativi: introduceva l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti regionali di inserire nei bandi per appalti ad alta intensità di manodopera un criterio qualitativo premiale legato all’impegno dell’offerente di applicare un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. L’obiettivo dichiarato era duplice: contrastare il dumping contrattuale e colmare un asserito vuoto normativo nazionale nelle more dell’adozione di una disciplina organica sul salario minimo legale.
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Il salario minimo nei contratti pubblici non è affare delle Regioni: la Corte costituzionale fissa i confini tra concorrenza e tutela del lavoro
Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 60 del 30 aprile 2026
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