La tempestività delle riserve e l’obbligo di iscrizione, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle

Il Parere MIT del 21 aprile 2026, n. 4241

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Il Parere MIT 21 aprile 2026, n. 4241 si pronuncia su due quesiti posti in merito alle riserve, che riguardano specificamente due aspetti, la sede e la tempestività della loro iscrizione.

Ci soffermiamo, in via preliminare, sul quadro normativo attualmente vigente, l’articolo 7 dell’Allegato II.14 del dlgs. 36 del 2023, evidenziando, in particolare:

-la nozione di riserva:
La riserva è stata definita in dottrina come un’”accettazione condizionata dell’operato della stazione appaltante”, che è “intesa ad impedire che il fatto o l’atto possa valere o interpretarsi come rinuncia ad un diritto o ad un interesse altrimenti tutelato” , in particolare “ha lo scopo di accettare i lavori contabilizzati, le cause di sospensione dei lavori ritenute illegittime, ecc., in forma condizionata e non definitiva ai fini contrattuali e normativi, in modo da consentire all’appaltatore di potere successivamente esplicare le proprie riserve o le proprie domande quale forma di contestazione per gli interessi che si ritengono lesi dall’operato amministrativo della stazione appaltante durante l’esecuzione dei lavori”.

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