È legittima la previsione, nella lex specialis, di un criterio premiale che valorizzi l’esperienza maturata in uno specifico distretto socio-sanitario, ove tale elemento sia funzionalmente collegato alla qualità dell’esecuzione, non abbia carattere escludente e incida in misura limitata sul punteggio complessivo.
I chiarimenti della stazione appaltante che precisano il significato di una clausola ambigua integrano un’interpretazione autentica e non una modifica della disciplina di gara.
Lo ha stabilito il Tar Catania con la sentenza 1153/2026, in relazione ad una controversia concernente il confine tra criteri legittimamente orientati alla qualità del servizio e indebite restrizioni territoriali della concorrenza.
Il profilo controverso non riguardava un requisito di partecipazione un punteggio aggiuntivo – sei punti su novanta – attribuito per esperienze maturate “nel territorio comunale e/o distrettuale”.
Il Tribunale rileva che il diritto dei contratti pubblici esclude clausole che limitano l’accesso al mercato sulla base della localizzazione geografica, ma ammette criteri che, pur valorizzando un radicamento territoriale, siano giustificati da esigenze oggettive dell’appalto. Il confine di legittimità va quindi individuato in relazione alla funzione del criterio: se serve a selezionare operatori “locali”, è illegittimo; se serve a migliorare la qualità della prestazione, può essere ammesso.
Da qui discendono i requisiti di legittimità delle clausole territoriali, che il Collegio ricostruisce in linea con la giurisprudenza e con l’art. 108, comma 7, del Codice dei contratti pubblici: la clausola non deve operare come requisito di partecipazione, ma come criterio premiale; il peso del punteggio deve essere limitato e non decisivo; il collegamento territoriale deve essere funzionale all’oggetto dell’appalto; deve essere rispettato il principio di proporzionalità.
In presenza di questi requisiti le clausole territoriali non assolvono alla funzione di restringere la partecipazione, ma puntano a valorizzare elementi qualitativi dell’offerta.
In questa prospettiva la territorialità rileva non come dato geografico, ma come indice di conoscenza operativa del contesto in cui il servizio deve essere eseguito.
Proprio questa funzione consente di escludere la lesione della concorrenza. La valorizzazione del fattore territoriale attraverso l’attribuzione del punteggio, piuttosto che mediante la formulazione di un requisito di partecipazione, consente la partecipazione alla procedura di tutti gli operatori, locali e non.
La territorialità condiziona soltanto su una quota marginale del punteggio (sei punti su novanta nel campo di specie) e non impedisce agli operatori privi di esperienza nel distretto di competere, né limita illegittimamente le probabilità di successo.
Il fattore territoriale si articola come una componente di un articolato insieme di elementi che concorrono alla valutazione in merito alla qualità dell’offerta ed alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.
Al riguardo la sentenza evidenzia il nesso concreto tra esperienza territoriale e capacità esecutiva: la conoscenza delle reti istituzionali, dei protocolli operativi, dei referenti amministrativi e dei bisogni specifici dell’utenza consente un avvio più rapido e una gestione più efficace del servizio.
A tal fine la lex specialis distingue tra esperienza “generica” e esperienza “contestualizzata” ed il disciplinare attribuisce fino a 30 punti all’esperienza nella gestione di asili nido in generale fino a 6 punti all’esperienza maturata, in un periodo recente, nel territorio comunale o distrettuale.
Il primo criterio misura la capacità professionale in astratto, il secondo valorizza la capacità di operare in uno specifico contesto organizzativo.
In particolare le clausole territoriali contribuiscono alla qualità dell’offerta e alla sua rispondenza all’interesse pubblico perché valorizzano un’esperienza che non è solo tecnica, ma comprende un patrimonio di conoscenze in grado di incidere sulla esecuzione delle prestazioni, rendendola più efficiente.
In questo contesto il Collegio evidenzia che il distretto costituisce l’ambito ottimale di integrazione tra servizi sociali e sanitari.
Non si tratta, quindi, di una delimitazione geografica neutra, ma di un sistema organizzativo in cui si sviluppano protocolli operativi condivisi, relazioni tra servizi comunali e azienda sanitaria, strumenti di presa in carico integrata dell’utenza.
L’esperienza maturata all’interno di un distretto implica, quindi, familiarità con queste dinamiche. Da qui la qualificazione del distretto come “valore operativo”: ciò che viene premiato non è la vicinanza territoriale, ma la capacità di inserirsi immediatamente in un sistema già conosciuto.
Questa architettura della disciplina di gara costituisce legittima espressione del principio del risultato, codificato dall’art. 1 del Codice dei contratti perché riduce i tempi di avvio del servizio, assicura continuità gestionale, limita le criticità organizzative iniziali.
Il criterio territoriale, quindi, non è un fattore accessorio, ma uno strumento per massimizzare l’efficienza dell’affidamento.
Su queste basi il Tribunale respinge l’obiezione di irragionevolezza, fondata sulla deduzione che la disciplina di gara premierebbe esperienze maturate in Comuni più lontani, purché appartenenti allo stesso distretto, non valorizzando, invece, le esperienze maturate in Comuni vicini ma esterni al distretto.
Al riguardo la sentenza chiarisce che il parametro rilevante non è la distanza geografica, ma l’appartenenza al medesimo sistema organizzativo, e la coerenza del criterio deve essere valutata in relazione alla struttura dei servizi, non alla mera prossimità spaziale.
Clausole territoriali e qualità del servizio: il distretto socio-sanitario come criterio premiale legittimo
Commento alla sentenza del TAR Sicilia – Catania (sez. II) del 21 aprile 2026, n. 1153
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