Per determinare se una procedura evidenziale rientri negli appalti ricompresi nelle misure finanziate con il PNRR e il relativo ricorso ricada nell’alveo della categoria dei gravami assoggettati al rito super-accelerato PNRR, deve premettersi che l’art. 48, comma 4, del d.l. n.77/2021, conv. in legge 29 luglio 2021, n. 108, prescrive che “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.”. Dal suo canto, l’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022, conv. In legge 5 agosto 2022, n. 108, prevede l’applicazione delle norme di accelerazione processuale laddove “… il ricorso [abbia] ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.
Già sul piano semantico, il riferimento nel testo legislativo a “qualsiasi procedimento che riguardi” interventi finanziati con risorse attinte al PNRR evoca una relazione di strumentalità tra l’oggetto della procedura e i progetti finanziati. In altre parole, ai predetti fini, è necessario e sufficiente che la commessa “riguardi”, nel senso che sia relativa, concernente progetti finanziati dal PNRR, in tal modo ricomprendendo anche i servizi strumentali alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.
Peraltro, l’interpretazione letterale delle divisate disposizioni è coerente anche con l’interpretazione teleologica, nel senso che è evidente che le medesime disposizioni processuali vadano applicate anche alle procedure di gara aventi oggetti legati da un nesso di strumentalità con i progetti finanziati dal PNRR; ad opinare diversamente, si svuoterebbe di senso la previsione del rito speciale, consentendo l’assoggettamento all’ordinario rito appalti di commesse strumentali alla realizzazione degli obiettivi del Piano di Resilienza, con potenziale compromissione dei traguardi in esso previsti.
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Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Rito super-accelerato PNRR
TAR Umbria – Perugia (sez. I) sentenza 5 maggio 2026, n. 195
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