Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Art. 36, c. 4, d.lgs. n. 36/2023 – Rito super accelerato – Presupposti

TAR Sicilia – Catania (sez. I) sentenza 24 aprile 2026, n. 1233

27 Aprile 2026
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In merito all’applicazione del rito di cui all’art. 36, c. 4, d.lgs. n. 36/2023, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V sentenza n. 508 del 21 gennaio 2026 e giurisprudenza ivi richiamata) «Il nuovo codice introduce, infatti, nella contrattualistica pubblica un rito speciale connotato da termini di impugnazione estremamente ristretti e da una decisione del giudice in tempi altrettanto ristretti, in deroga alla disciplina generale dell’articolo 116 c.p.a.; tale rito si fonda su specifici presupposti, che ne costituiscono anche il limite di compatibilità con il diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., e segnatamente: a) il fatto che, contestualmente all’aggiudicazione, debbano essere “in automatico” ostese ai concorrenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria anche le rispettive offerte (articolo 36, co. 2); b) il fatto che, qualora l’aggiudicatario abbia formulato istanze di oscuramento totale o parziale della propria offerta come previsto dal precedente articolo 35, le determinazioni assunte dalla stazione appaltante su dette istanze siano comunicate contestualmente all’aggiudicazione (articolo 36, co. 3); c) il fatto che, in tal modo, i concorrenti destinatari della comunicazione de qua siano messi in condizione di calibrare i propri ricorsi avverso le ragioni che sono state ritenute meritevoli di determinare un oscuramento totale o parziale dell’offerta aggiudicataria e, difatti, il comma 4 del medesimo articolo 36 assoggetta al termine di dieci giorni l’impugnazione delle “decisioni di cui al comma 3”, ossia delle sole decisioni assunte dalla stazione appaltante in merito all’oscuramento dell’offerta, e non tutte le determinazioni in materia di accesso”. […] Questi tre presupposti devono inverarsi in modo sinergico e coevo nell’ottica dell’effettività del diritto di difesa degli altri operatori economici classificatisi entro la quinta posizione in graduatoria, in quanto essi potranno articolare efficacemente le proprie deduzioni avverso le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento soltanto avendo contezza, da un lato, delle ragioni poste a corredo di tali decisioni, dall’altro, della concreta incidenza lesiva in termini di latitudine delle omissature sulle offerte. Indi, l’eventuale postergazione della discovery di uno o più di uno di questi elementi non potrà che sortire un differimento del dies a quo per l’esperimento dell’impugnativa giurisdizionale avverso le stesse decisioni di oscuramento, profilandosi altrimenti l’inammissibile onere di un ricorso al buio».
Deve, inoltre, richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui il rito super accelerato previsto all’art. 36, d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione unicamente laddove vengano contestate determinazioni specifiche assunte su eventuali richieste di oscuramento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454; 25 giugno 2025, n. 5547; 24 marzo 2025, n. 2384). 

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