Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Mancata indicazione nel ricorso e nei successivi atti del codice CIG della gara – Violazione dell’art 120 comma 1 c.p.a., così come modificato, con efficacia dal 1° luglio 2023 dall’art. 209 comma 1 lettera a) del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Correzione errore materiale ex art. 86 c.p.a.
Nel caso in cui ricorra la fattispecie in cui il codice CIG, pur dovuto e rilasciato, non sia stato in concreto indicato dal ricorrente nell’atto introduttivo, ancorché ne avesse la disponibilità, in violazione dell’art 120 comma 1 c.p.a., così come modificato, con efficacia dal 1° luglio 2023 dall’articolo 209 comma 1 lettera a) del d. lgs. 31 marzo 2023 n.36, nuovo codice dei contratti pubblici, la soluzione del nuovo codice dei contratti è quella del ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’articolo 86 comma 1 c.p.a. In base all’art. 120, comma 1, c.p.a. “gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d’ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1”. La parte della norma che interessa è appunto l’ultimo capoverso che prevede, con disposizione innovativa rispetto al testo previgente, l’indicazione del codice identificativo gara in tutti gli atti di parte compiuti e in tutti i provvedimenti del giudice emessi nei processi disciplinati dall’articolo 120 c.p.a. in questione, ovvero soggetti al c.d. rito speciale degli appalti.
A sua volta, l’articolo 86 comma 1 c.p.a., come è noto, dispone : “Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione”. La Relazione al nuovo codice dei contratti sul punto tace, e quindi non rende esplicite le ragioni dell’innovazione; è possibile affermare in linea generale che essa risponde ad una logica di concentrazione e buon andamento dei processi .
L’indicazione del CIG dovrebbe consentire di individuare subito e in modo del tutto automatico le impugnazioni relative allo stesso procedimento di gara, e consentirne la trattazione e decisione unitaria. Il codice CIG , proprio dell’ordinamento italiano, è stato introdotto dal d.l. 13 agosto 2010 n.136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, all’articolo 3, comma 5, prima parte, secondo il quale: “[a]i fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante…”.
Le conseguenze, nel caso in cui il CIG non venga indicato, sono previste dal successivo articolo 6, rubricato “Sanzioni”, che al comma 2 prevede: “Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP [codice unico di progetto] o del CIG di cui all’articolo 3, comma 5”. Si tratta quindi di uno strumento nato a fini diversi da quello del buon andamento dei processi, essendo dichiaratamente previsto per la tracciabilità dei flussi finanziari, a fini di lotta al crimine organizzato.
Come risulta dall’articolo 3 comma 5 sopra citato, l’Autorità che amministra il CIG, ovvero che provvede a generarlo e a rilasciarlo, è attualmente l’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, che ha assorbito le competenze dell’Autorità di vigilanza cui la norma si riferisce.
La disposizione non distingue tra omissione imputabile all’amministrazione ed omissione imputabile alla parte ricorrente ( come nella specie, essendo il CIG alla stessa noto in quanto contenuto in evidenza nel bando e capitolato di gara, e nella determina di aggiudicazione) . Ritiene il Collegio di applicare anche per tale ipotesi la normativa sulla correzione di errore materiale, sia in quanto l’art. 120 rinvia alla procedura ex art. 86 a prescindere dalla imputabilità dell’omissione, sia in quanto una diversa conclusione, ovvero quella della inammissibilità del ricorso, dovrebbe essere frutto di una esplicita indicazione testuale, non potendo il giudice creare nuove ipotesi di inammissibilità, pena la lesione del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost.
La soluzione prescelta dal codice è un compromesso tra due opposte esigenze: da un lato, che lo scopo di concentrazione delle impugnazioni e buon andamento della norma non venga frustrato, come avverrebbe se l’indicazione del CIG divenga nella prassi non richiesta; dall’altro, che la necessità di quest’indicazione non sia di concreto ostacolo all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, costituzionalmente garantito.
Peraltro, essendo il codice CIG noto alla parte nel caso de quo, è da trarre le conseguenze del comportamento della parte ricorrente che non lo ha indicato nell’atto introduttivo, pur essendone a conoscenza; con ciò violando una norma cd. imperfetta in quanto senza sanzione diretta, ma la cui sanzione va ricavata aliunde, atteso che la mancata indicazione del codice CIG ridonda in violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di cui all’art. 3 co 2 cpa, del quale si tiene conto ai fini della regolamentazione delle spese, ex art. 26 co 1 cpa.
In altri termini, la chiarezza degli atti di parte, imposta dall’art. 3 cpa, comporta anche la necessaria indicazione del codice della procedura di gara impugnata, stante la finalità della prescrizione del citato art. 120 cpa, ovvero quella di consentire di individuare subito e in modo del tutto automatico le impugnazioni relative allo stesso procedimento di gara, e consentirne la trattazione e decisione unitaria. La violazione dell’art. 3 co 2 cpa è assistita da specifiche conseguenze sanzionatorie, come previsto dall’art. 26 co 1 cpa, in tema di condanna al pagamento delle spese di lite.
La disposizione, a seguito del secondo decreto correttivo, impone al giudice di tenere conto, oltre che dei parametri di cui agli art. 91 e ss cpc, di un ulteriore parametro, costituito dal rispetto dei detti principi di chiarezza (e sinteticità). Di tale parametro il Collegio ritiene quindi di fare applicazione, nella liquidazione delle spese di lite a carico del ricorrente.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Mancata indicazione nel ricorso e nei successivi atti del codice CIG della gara
TAR Campania – Napoli, sez. II, 9 aprile 2026, n. 2286
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