Nel PEF l’asseverazione non ha la finalità di effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dall’operatore

Lo ha sostenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2026, n. 4667

Stefano Zuffi 22 Giugno 2026
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L’asseverazione è finalizzata a esaminare e verificare la sostenibilità della struttura finanziaria del progetto nel suo complesso e non, salvo casi di evidente criticità, a effettuare una verifica sulla congruità dei singoli dati elaborati dall’operatore e riportati nel PEF.

Lo ha sostenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, 10/06/2026, n. 4667.

I fatti di causa

Il caso specifico aveva avuto ad oggetto un procedimento inerente l’affidamento di una concessione, nel corso del quale, con l’appello incidentale, la ditta ricorrente aveva censurato la sentenza del primo giudice, riformulando la doglianza secondo la quale l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per violazione dell’avviso, in quanto l’asseveratore del PEF avrebbe dichiarato di non aver verificato la congruità e la veridicità dei dati riportati e si sarebbe quindi limitato a controllare la correttezza dei conteggi.

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