1. La fattispecie e il contesto
La sentenza in commento affronta un tema destinato a ricorrere con frequenza crescente nella prassi degli appalti pubblici: la qualificazione tecnica di prodotti e servizi digitali nell’ambito delle procedure di gara e, in particolare, la rilevanza giuridica delle differenze tecnologiche tra strumenti che, ad un’analisi superficiale, potrebbero apparire fungibili.
La vicenda trae origine da una gara per l’affidamento del servizio di prenotazione, informazione e monitoraggio del trasporto pubblico locale, indetta dall’Unione dei Comuni Terra di Leuca. Il disciplinare richiedeva a pena di esclusione la presentazione di una demo della piattaforma accessibile “mediante accesso web e tramite app per smartphone”. Lucian S.r.l. produceva in sede di gara una demo in formato WEB APP — accessibile via browser internet — senza produrre alcuna app nativa per smartphone. La stazione appaltante escludeva la concorrente ritenendo non soddisfatta la richiesta di demo tramite APP, e dichiarava la gara deserta avendo rilevato carenze tecniche in tutte le offerte pervenute.
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La distinzione tra APP e WEB APP nelle gare pubbliche per servizi digitali: soccorso istruttorio, carenze essenziali dell’offerta e principio di tassatività
Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5143/2026
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