“(…) la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara.
(…) non pare possibile dubitare che nel caso di specie la parentela – OMISSIS – tra il legale rappresentante della società ricorrente e il capo progettista – OMISSIS – integrasse una situazione di conflitto di interessi rilevante ai sensi del citato art. 16 d.lgs. n. 36 del 2023. (…) la partecipazione del – OMISSIS – quale capo progettista – alla stesura del progetto esecutivo ha comunque oggettivamente determinato, in potenziale vantaggio della – OMISSIS –, una condizione di possibile asimmetria informativa, ponendo tale operatore economico, di conseguenza, in una situazione di potenziale supremazia conoscitiva rispetto agli altri competitori, e così alterando la parità delle armi nella ricerca della formulazione della migliore offerta.
(…) essendo la circostanza del legame parentale emersa solo a seguito dell’anonima segnalazione, in una fase procedimentale ormai avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza, non potendo certo essere rimedio idoneo l’astensione del progettista, che aveva già operato, quando, oltretutto, anche le successive offerte erano poi state, infine, già presentate e valutate”.
TAR Campania, sede di Napoli, sez. I, sentenza 9 giugno 2026, n. 3647
Il caso di specie
La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta dall’Università OMISSIS per l’affidamento dell’“appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nonché esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio ai sensi del DM 25 agosto 2022 dei Complessi e/o Edifici Universitari suddiviso in n. 5 lotti”.
Nel corso della verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante veniva a conoscenza, attraverso una segnalazione anonima riferita ad altra procedura, dell’esistenza di un rapporto di parentela tra il legale rappresentante della società – classificatasi al primo posto – e un dipendente dell’Ateneo che aveva svolto il ruolo di capo progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Accertato che il medesimo professionista aveva ricoperto analoghi incarichi anche nell’ambito della procedura oggetto del giudizio, l’Università avviava un procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’esclusione della società concorrente dalla gara in via di autotutela ai sensi degli artt. 16, 95 lett. b) e 98 del d.lgs. 36/2023.
All’esito dell’istruttoria, la stazione appaltante disponeva l’esclusione della società dalla gara, ritenendo sussistente un conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, tale da generare una potenziale asimmetria informativa a vantaggio del concorrente, in virtù del ruolo chiave di progettista ricoperto dal legale rappresentante, e contestando altresì un grave illecito professionale derivante dall’omessa dichiarazione del rapporto di parentela.
Avverso il provvedimento di esclusione, la società decideva di adire il giudice amministrativo.
Con il ricorso, la società contestava la legittimità dell’esclusione sostenendo, in primo luogo, che il mero rapporto di parentela non fosse sufficiente a integrare un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 16 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, il progettista non avrebbe preso parte alla fase di aggiudicazione, ma unicamente alla co-redazione del progetto a monte, con la conseguenza che non vi sarebbe stata alcuna prova di una concreta trasmissione di informazioni privilegiate o di un effettivo vantaggio competitivo.
In secondo luogo, la ricorrente negava la configurabilità di un grave illecito professionale, affermando di aver omesso l’indicazione del rapporto di parentela in buona fede, ritenendolo giuridicamente irrilevante sotto il profilo di un eventuale conflitto di interessi.
Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, resistendo al ricorso.
La decisione del TAR
Dopo un’attenta disamina, il TAR Napoli ha ritenuto infondate le pretese della ricorrente.
Il Collegio ha innanzitutto affermato che la nozione di conflitto di interessi delineata dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 ha carattere ampio e si riferisce a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura e sono in grado di influenzarne in qualsiasi modo il risultato.
In tale prospettiva – prosegue il giudice di prime cure – il ruolo del progettista non può considerarsi estraneo all’ambito applicativo della norma, poiché la fase di progettazione, pur temporalmente antecedente a quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui vengono definiti i fabbisogni dell’amministrazione e le specifiche tecniche della gara.
Secondo il TAR, la partecipazione del dipendente universitario alla redazione del progetto posto a base di gara, unita al rapporto di parentela con il legale rappresentante della società concorrente, determinava una situazione idonea a generare una potenziale asimmetria informativa e un possibile vantaggio competitivo.
Il Collegio ha precisato inoltre che, ai fini della configurabilità del conflitto di interessi, non è necessario dimostrare l’effettiva trasmissione di informazioni riservate o il concreto verificarsi di una lesione della concorrenza, essendo sufficienti il carattere, anche solo potenziale dell’asimmetria informativa di cui abbia potuto beneficiare il concorrente tramite l’acquisizione di informazioni non conosciute dagli altri partecipanti per il tramite di un soggetto in rapporto diretto con la stazione appaltante, e conseguentemente la mera possibilità che l’indebito vantaggio competitivo si realizzi.
Il TAR ha inoltre rilevato che il conflitto di interessi emerso nel caso concreto non era suscettibile di essere eliminato mediante misure meno invasive dell’esclusione. La circostanza del legale parentale era infatti emersa quando la procedura si trovava in una fase procedimentale avanzata (con le offerte già valutate e la graduatoria provvisoria già stilata), non potendo essere rimedio idoneo l’astensione del progettista, che aveva già operato.
Con riguardo al secondo profilo, il giudice amministrativo ha ritenuto che la società avesse violato gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa di gara. Nel DGUE e nella domanda di partecipazione l’operatore economico aveva infatti escluso la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, omettendo di segnalare il rapporto di parentela con il capo progettista.
Tale omissione costituiva una dichiarazione oggettivamente falsa, o comunque gravemente fuorviante, idonea a impedire alla stazione appaltante di svolgere tempestivamente le proprie valutazioni in ordine all’effettiva rilevanza del descritto rapporto di parentela.
Il Collegio ha conseguentemente ravvisato anche un grave illecito professionale, rilevante ai sensi dell’art. 98 co. 3 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, reputando la condotta della società lesiva del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra amministrazione e operatore economico.
Brevi considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Napoli è di notevole interesse in quanto si inserisce nel dibattito concernente la configurazione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituto che riveste un ruolo centrale nel sistema delle garanzie poste a tutela della concorrenza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
In particolare, la pronuncia offre l’occasione per soffermarsi sul perimetro soggettivo di applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, disposizione che accoglie una nozione particolarmente ampia di conflitto di interessi.
Come è noto, il conflitto di interessi può riguardare qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura, e ne possa influenzare, pertanto, in qualsiasi modo il risultato, trovandosi al contempo portatore di un interesse personale suscettibile di interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali affidategli. Ciò assume particolare rilievo nelle ipotesi in cui tale “contaminazione” tra sfera personale e sfera istituzionale sia idonea a determinare una condizione di asimmetria informativa a favore di un concorrente, derivante dall’acquisizione di informazioni o conoscenze non accessibili agli altri operatori partecipanti alla procedura.
Ne deriva una lettura della nozione di “conflitto” incentrata non tanto sulla posizione formalmente rivestita dal soggetto coinvolto, quanto sulla sua effettiva capacità di incidere sul corretto svolgimento della procedura e sull’equilibrio concorrenziale tra gli operatori economici.
Muovendo da tali premesse, il TAR valorizza il ruolo del progettista quale soggetto potenzialmente idoneo a incidere sugli esiti della procedura.
È in questi termini che la giurisprudenza amministrativa – richiamata dal TAR nella sentenza in commento – ha chiarito che la partecipazione del progettista alla redazione del progetto esecutivo, posto poi a base di gara, lo pone, “obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta” (Consiglio di Stato sez. III, 20/08/2020, n. 5151; v. anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16 maggio 2024, n. 3159; T.A.R. Sardegna, 2 aprile 2003, n. 397).
La progettazione, del resto, seppur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, rappresenta il momento genetico dell’intera procedura di affidamento, poiché è in questa fase che vengono individuati i fabbisogni dell’amministrazione e definite le specifiche tecniche destinate a orientare la successiva formulazione delle offerte.
Particolarmente significativa appare, inoltre, l’affermazione del Collegio secondo cui la configurabilità del conflitto di interessi non presuppone la dimostrazione dell’avvenuta alterazione del confronto concorrenziale. Ciò che rileva è piuttosto la mera possibilità che una situazione personale o professionale possa generare un vantaggio competitivo indebito o anche solo ingenerare il dubbio circa la piena imparzialità dell’azione amministrativa.
In questa prospettiva, emerge chiaramente la funzione preventiva dell’istituto, che si atteggia quale fattispecie di pericolo, essendo diretto a neutralizzare situazioni di rischio di compromissione dell’azione amministrativa prima che esse si traducano in una lesione concreta dei principi di imparzialità e concorrenza.
La decisione in parola appare altresì significativa sotto il profilo degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici.
Sebbene il fulcro della vicenda sia rappresentato dall’accertamento del conflitto di interessi, la sentenza evidenzia come la mancata comunicazione di circostanze potenzialmente rilevanti impedisca alla stazione appaltante di svolgere tempestivamente le valutazioni che l’ordinamento le riserva.
In tal senso, grava sull’operatore economico un obbligo di massima trasparenza dichiarativa, che non può essere subordinato a una valutazione soggettiva circa la rilevanza o meno del fatto da dichiarare. La scelta sull’incidenza della circostanza ai fini della partecipazione alla gara spetta infatti esclusivamente all’amministrazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento