Aggiudicazione e ricorso: il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell’atto lesivo

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 6 febbraio 2026, n. 962

Giovanni F. Nicodemo 11 Febbraio 2026
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In materia di appalti pubblici, il termine perentorio per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, fissato dall’art. 120 c.p.a., decorre dalla piena percezione del suo contenuto dispositivo e dell’effetto lesivo, senza che sia necessaria la conoscenza di tutti i profili di illegittimità.

La decadenza maturata per la tardiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione non può essere sanata né superata mediante la proposizione di un nuovo ricorso, anche se qualificato come autonomo.

I motivi aggiunti “propri”, volti a censurare i medesimi atti già impugnati con il ricorso principale dichiarato irricevibile, ne seguono la sorte e sono parimenti inammissibili, non potendo essere riqualificati come ricorso autonomo se non presentano una sostanziale autonomia in termini di petitum e causa petendi rispetto alla domanda originaria. 

È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 6 febbraio 2026, n. 962

Indice

I fatti di causa

La vicenda trae origine dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Successivamente alla stipula del contratto di servizio, la società aggiudicataria adiva il T.A.R. per la Calabria impugnando gli stessi atti di aggiudicazione ed efficacia, nella parte in cui le imponevano sostanzialmente l’obbligo di assumere il personale dell’affidataria uscente.
Successivamente, a seguito di ulteriori informazioni fornite dall’Amministrazione la società proponeva motivi aggiunti, presentati anche quale ricorso autonomo.
Il T.A.R. adito dichiarava il ricorso introduttivo irricevibile per tardività, ritenendo che la lesione si fosse prodotta già con il provvedimento di aggiudicazione e non con il successivo atto di efficacia.

Di conseguenza, dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, considerandoli “nuove ragioni a sostegno della domanda di annullamento originariamente proposta”, e quindi dipendenti dalla sorte del ricorso principale.

La società proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la statuizione di inammissibilità dei motivi aggiunti, sostenendo che questi, notificati anche come ricorso autonomo e basati su vizi emersi solo successivamente, fossero tempestivi.

Tuttavia il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha rigettato l’appello.

La decisione

I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 962/2026, hanno confermato la pronuncia di primo grado, sviluppando un ragionamento giuridico fondato sulla natura perentoria dei termini di impugnazione nel rito speciale degli appalti.

Il punto centrale della decisione, come si legge dalla sentenza, risiede nel principio secondo cui, una volta scaduto il termine di cui all’art. 120 c.p.a., la decadenza maturata non può essere sanata.

Il Consiglio di Stato ribadisce un orientamento consolidato, affermando che: …ogni provvedimento direttamente lesivo, tra cui quello di aggiudicazione, esige la sua immediata impugnazione, per cui il termine di impugnazione decorre “dal momento della piena percezione da parte dell’interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti…  

Tale principio, applicabile anche all’aggiudicatario, impedisce di posticipare indefinitamente il dies a quo per l’impugnazione.
Di conseguenza, i motivi aggiunti proposti dall’appellante, anche se qualificati come ricorso autonomo, “sconterebbero la stessa irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado”.

Il Consiglio di Stato chiarisce, inoltre, la distinzione tra motivi aggiunti “propri” e “impropri”.
Nel caso di specie, i motivi aggiunti erano “propri”, in quanto miravano a contestare gli stessi atti originariamente impugnati (aggiudicazione e sua efficacia) sulla base di vizi scoperti successivamente.

La riqualificazione di tali motivi in un ricorso autonomo, sebbene formalmente possibile (in virtù di una nuova procura e di una notifica alla parte personalmente), è preclusa sul piano sostanziale. Affinché ciò avvenga, è necessaria una reale autonomia della nuova domanda, che deve essere “diversa per petitum e causa petendi”.

In assenza di tale autonomia, i motivi aggiunti restano una “mera filiazione del ricorso originario, di cui seguono necessariamente la sorte, quantomeno in ordine alla ricevibilità”.

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