In caso di carenza di fondi, l’annullamento della gara costituisce un rimedio residuale, qualora non vi siano altre alternative praticabili.
Questo è quanto ha affermato il TAR Napoli, nella sentenza 23/02/2026, n. 1261.
Il caso esaminato
Nel caso specifico, alcune imprese avevano impugnato il provvedimento di annullamento, in autotutela di una gara, disposta da una Stazione appaltante, relativamente all’appalto per la realizzazione di una scuola materna.
La decisione della Stazione appaltante di annullamento, ex art. 21-novies della L. n. 241/90 (annullamento d’ufficio), della intera procedura, era maturata a seguito della constatazione della inosservanza delle “disposizioni contabili di cui al d.Lgs. 267/2000, non essendovi stato apposto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis, comma 1, né essendo stato assunto impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 1 del medesimo decreto”.
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Annullamento della gara per mancanza di fondi come extrema ratio
Questo è quanto ha affermato il TAR Napoli, nella sentenza 23/02/2026, n. 1261
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