L’autotutela deve essere gestita dalla stazione appaltante mediante la comparazione degli interessi in gioco.
Pertanto, l’atto di secondo grado non può limitarsi ad illustrare la necessità di ripristinare la legalità violata.
Lo rammenta il T.A.R. Campania, Salerno, nella sentenza 6 giugno 2025, n. 1053.
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Appalti: interesse pubblico da comparare agli interessi in gioco in caso di autotutela
Commento alla sentenza del TAR Campania – Salerno, 6 giugno 2025
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