
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) segna una svolta decisiva nel processo di digitalizzazione e modernizzazione dei contratti pubblici. Con le recenti delibere n. 148 e n. 153 dell’aprile 2026, l’Autorità ha approvato rispettivamente l’aggiornamento del Bando-Tipo n. 1 (servizi e forniture sopra soglia) e l’attesissimo Bando-Tipo n. 2 (servizi di architettura e ingegneria). (leggi qui la notizia)
Oltre al recepimento delle novità del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) e dei pareri del Consiglio di Stato, la novità che balza agli occhi di operatori e professionisti è l’integrazione sistematica della disciplina sull’Intelligenza Artificiale (IA) all’interno della documentazione di gara.
Indice
L’Intelligenza Artificiale entra nel disciplinare di gara
Per la prima volta, i modelli di gara ufficiali richiedono una trasparenza proattiva sull’uso di algoritmi e sistemi di automazione avanzata. In attuazione della Legge n. 132 del 23 settembre 2025 e del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), i nuovi Bandi-Tipo introducono obblighi dichiarativi specifici:
1. Trasparenza in fase di offerta: gli operatori economici devono dichiarare esplicitamente se si sono avvalsi di sistemi di IA per la predisposizione della propria offerta tecnica o economica.
2. Utilizzo in fase esecutiva: il concorrente è tenuto a specificare se e come intende utilizzare l’IA durante l’esecuzione del contratto.
3. Certificazione di conformità: non basta dichiararne l’uso; l’operatore deve attestare che tali sistemi rispettano i requisiti di etica, sicurezza e riservatezza dei dati imposti dalle normative nazionali ed europee.
In sostanza, l’uso dell’ IA non è vietato, ma deve essere trasparente e compliant con la disciplina nazionale ed europea. Si crea una prima traccia standard per: 1) responsabilizzare gli operatori su correttezza, sicurezza, non discriminazione, trasparenza dei sistemi di IA; 2) permettere alle stazioni appaltanti di valutare e, se necessario, regolamentare l’impatto dell’IA sulle prestazioni oggetto di gara.
Appalti pubblici e Intelligenza artificiale
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Il Bando-Tipo n. 2 per i servizi di ingegneria e architettura
Il Bando-Tipo n. 2 per i servizi di architettura e ingegneria (SIA) era il tassello mancante più atteso dal mercato tecnico. Qui, l’integrazione dell’IA assume una rilevanza ancora maggiore, incrociandosi con le professioni intellettuali.
In linea con l’art. 13 della Legge 132/2025, il bando tutela l’apporto umano nel progetto: l’IA viene vista come un supporto all’ingegno, ma deve essere dichiarata per garantire che la responsabilità della firma professionale rimanga chiaramente tracciabile.
Anche nel bando-tipo n.2 e nella domanda di partecipazione vengono introdotte clausole che impongono ai concorrenti di dichiarare:
– se hanno utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta;
– se intendono utilizzare sistemi di IA nella fase esecutiva dell’incarico (es. progettazione assistita, ottimizzazione strutturale, analisi di scenari, gestione informativa avanzata, ecc.).
In caso di risposta affermativa, il concorrente deve dichiarare di aver rispettato (o di impegnarsi a rispettare) la normativa nazionale (legge 132/2025 e relative attuazioni), e la normativa UE, in particolare il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’IA.
Oltre all’IA, il Bando n. 2 risolve nodi critici quali:
– l’individuazione dell’importo a base di gara e dell’importo stimato dell’appalto rilevante ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’art. 14 del Codice;
– i requisiti di idoneità professionale (avuto in particolare riguardo al gruppo di lavoro) e i requisiti economici-finanziari e tecnici-professionali, richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento;
– l’applicazione della disciplina sulla revisione dei prezzi ai SIA;
– le problematiche concernenti l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM);
– l’avvalimento professionale previsto dall’articolo 104, comma 3 del Codice;
– la disciplina del subappalto e del cosiddetto subappalto necessario, con particolare riferimento alla relazione geologica e ad altre prestazioni professionali comportanti comunque la sottoscrizione di elaborati specialistici, ivi inclusa la facoltà di limitarne, previa motivazione, il ricorso per effetto di apposita clausola inserita nei disciplinari delle singole stazioni appaltanti;
– l’eventuale previsione nei disciplinari di gara di prestazioni ulteriori rispetto ai SIA e riconducibili essenzialmente ai lavori, con la conseguente applicazione della disciplina relativa ai contratti misti;
– la possibile anticipazione del prezzo e l’eventuale riconoscimento del premio di accelerazione.
Le altre novità: inversione procedimentale e trasparenza
L’aggiornamento del Bando-Tipo n. 1 recepisce il fondamentale Parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato. La questione riguarda l’accesso agli atti: in caso di inversione procedimentale (quando si aprono le offerte prima di verificare i requisiti), la documentazione di gara dei primi cinque classificati deve essere messa a disposizione degli altri concorrenti, pur se non ancora verificata dalla stazione appaltante. Una misura volta a bilanciare velocità della gara e diritto alla difesa dei partecipanti.
Verso una nuova efficienza
L’integrazione dell’IA non è più un tabù, ma diventa una realtà regolamentata che premia la trasparenza e l’innovazione tecnologica.
Per le stazioni appaltanti ciò comporta una riduzione dei margini di incertezza sull’utilizzo dell’IA da parte degli operatori, e una maggiore tutela in caso di contenzioso, potendo richiamare schemi standardizzati e validati da ANAC e dal Consiglio di Stato.
Per gli operatori economici e i professionisti si pone la necessità di adeguare la documentazione di gara alle nuove domande tipo, di strutturare internamente policy e procedure sull’uso dell’IA, in modo da poter dichiarare legittimamente la conformità alla normativa, e di governare in modo consapevole l’uso di IA negli studi tecnici (progettazione, calcoli, ottimizzazione, gestione dati) per evitare violazioni o false dichiarazioni.
I nuovi modelli entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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