Deve essere devoluta alla giurisdizione ordinaria la controversia riguardante la risoluzione di cui all’art. 89 co. 9 D. Lgs. 50/2016, che rientra tra i casi di “risoluzione di natura privatistica” ammessi dal codice dei contratti pubblici, oltre a quelli disciplinati in via generale dal codice civile, in particolare per gravi inadempimenti da parte dell’appaltatore come conseguenza dell’accertata violazione, in fase esecutiva, delle pattuizioni di avvalimento presentate in gara dal concorrente, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
Infatti, in tale caso la controversia ha ad oggetto un atto negoziale che insiste nella fase di esecuzione del contratto, non riconducibile all’espressione di alcun potere autoritativo, e riguarda diritti e non interessi legittimi.
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Art. 89, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 – Risoluzione di natura privatistica – Giurisdizione del giudice ordinario
TAR Lazio – Roma, sez. I-ter, 24 novembre 2023, n. 17474
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