Beni e servizi informatici – Tutela interessi nazionali strategici e sicurezza nazionale.

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 2 ottobre 2025

21 Ottobre 2025
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Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, concernente la disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale. (25°05586)
(GU n.243 del 18-10-2025)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» e, in particolare, l’art. 14 che stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuati, per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che taluni specifici soggetti devono tenere in considerazione nelle attivita’ di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, nonche’ i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialita’ per le proposte o per le offerte che contemplino l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il medesimo decreto tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, recante «Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2025 e, in particolare, l’art. 6 che prevede che lo stesso decreto sia soggetto ad aggiornamento periodico, anche in funzione del mutamento del contesto di riferimento, della congiuntura internazionale e dell’evoluzione tecnologica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e’ stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni in materia di cybersicurezza, con il quale l’Autorita’ delegata per la sicurezza della Repubblica e’ delegata a svolgere le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cybersicurezza, fatte salve quelle attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto, nell’attuale contesto geopolitico, di includere i servizi e sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia stand-alone che non stand-alone), e successive evoluzioni tecnologiche, nell’elenco delle categorie tecnologiche di beni e servizi informatici di cui all’allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025, per le quali sono tenuti in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui all’allegato 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto, altresi’, di estendere i casi di applicazione dei criteri di premialita’ per esigenze di tutela della sicurezza nazionale all’approvvigionamento dei servizi e sistemi di telefonia mobile 4G e 5G e successive evoluzioni tecnologiche, da parte dei soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica con riferimento ai relativi asset, nonche’ delle amministrazioni rappresentate nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;
Sulla proposta dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, nella composizione di cui all’art. 10, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Decreta:

Art. 1 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2025
1.  Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’art. 4, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«I casi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), sono altresi’ quelli in cui i servizi e i sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia stand-alone che non stand-alone) e successive evoluzioni tecnologiche, sono destinati a essere impiegati dai medesimi soggetti di cui al primo periodo, e sono funzionali all’operativita’, alla connettivita’ o alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici richiamati nello stesso periodo. I servizi ed i sistemi di cui al periodo precedente sono comunque acquisiti dalle amministrazioni rappresentate nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, mediante l’applicazione dei criteri di premialita’ di cui al presente decreto.»;
b)  all’allegato 2:
1)  nella colonna «Elenco tassativo delle categorie di cui all’art. 3», dopo il punto 22, e’ aggiunto il seguente: «23. Servizi e sistemi di telefonia mobile 4G e 5G (in versione sia stand-alone che non stand-alone) e successive evoluzioni tecnologiche»;
2)  nella colonna «Elenco non tassativo dei codici CPV (Common Procurement Vocabulary)», in corrispondenza del punto 23, sono inseriti i seguenti: «64200000-8 Servizi di telecomunicazione 64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati 64212000-5 Servizi di telefonia mobili 64216000-3 Servizi di messaggeria e di informazione elettronica».

Art. 2 – Pubblicazione
1.  Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ inviato ai competenti organi di controllo.

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