In base a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, il sopralluogo ha la funzione di permettere ai concorrenti di formulare un’offerta pienamente informata e consapevole.
Nonostante non sia più configurato come obbligo generalizzato la cui omissione comporti automaticamente l’esclusione, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ne riconosce comunque la validità come causa di esclusione qualora esso sia espressamente previsto nel bando e considerato “indispensabile” ai fini della conoscenza dei luoghi.
L’articolo 92 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti devono assicurare un tempo congruo per consentire lo svolgimento del sopralluogo. Tale disposizione non introduce un obbligo automatico di effettuarlo, ma ne legittima la previsione.
In particolare, l’art. 92 del d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione circa la necessità del sopralluogo.
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Brevi considerazioni sul sopralluogo negli appalti pubblici
Il sopralluogo è uno strumento utile ma non sempre indispensabile, da valutare caso per caso e da applicare solo quando necessario, garantendo un equilibrio tra esigenze amministrative e tutela della concorrenza
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