Calcolo del termine lungo di impugnazione

Decorrenza del termine lungo di impugnazione prima del periodo di sospensione feriale – il termine lungo di impugnazione è un termine a mesi che viene calcolato ex nominatione dierum – solo alla fine si aggiunge il termine di sospensione feriale che viene calcolato a giorni

4 Novembre 2022
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1. Premessa

Con una recente pronuncia dellAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3 settembre 2022, n. 11) è stato formulato il principio di diritto secondo cui “qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.“.

2. Il caso di specie

Il Tar Sicilia Catania, con sentenza n. 2568 pubblicata in data 30 luglio 2021, respingeva nel merito il ricorso proposto per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto nei ruoli dell’Assessorato della Regione Siciliana.

Avverso la sentenza, il ricorrente proponeva appello che veniva notificato il 2 marzo 2022.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, osservato che

  • il dies a quo era nella specie costituito dal 30 luglio 2021 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado);
  • nel computo dei termini a mesi, la scadenza si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se però nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese (ex art. 2963, c. 4 e 5 c.c.);
  • i termini processuali sono sospesi dal primo agosto al 31 agosto di ciascun anno (art. 54, c. 2 c.p.a.), conseguendone che il mese di agosto andrebbe interamente scomputato dal calcolo del termine lungo;

rilevava d’ufficio una possibile causa di irricevibilità dell’appello per tardività dello stesso, giacché il termine lungo di sei mesi (tre mesi nel rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a.), in applicazione delle suddette regole, risulterebbe scadere il 28 febbraio 2022.

2.1 L’ordinanza di remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Con ordinanza n. 429 del 7 aprile 2022 il CGARS rimetteva all’Adunanza Plenaria la questione su come vada computato, nel termine lungo di impugnazione calcolato a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo (ossia dopo che tale termine abbia già cominciato a decorrere).

In particolare, il CGARS remittente si interrogava se – a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 del decreto legge n. 132 del 2014, che ha ridotto la sospensione feriale al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto – sia corretto

  • continuare a seguire il criterio, elaborato in passato dalla Corte di Cassazione (quando il termine di sospensione aveva una durata di 46 giorni), secondo cui il termine va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale e poi sommando ad esso, alla fine dei sei mesi, ulteriori (46 giorni, ovvero, nell’attuale regime) 31 giorni,
  • o se ci si debba orientare per il diverso criterio che la Corte di Cassazione e l’Adunanza Plenaria seguono laddove il termine lungo di impugnazione cominci a decorrere (non prima ma) durante il periodo feriale, per cui si “salta” (del tutto) nel computo il periodo feriale.

La questione non è priva di (rilevanti) ripercussioni giacché

  • seguendo il primo criterio, il termine lungo di impugnazione sarebbe scaduto il 2 marzo 2022 e dunque il termine per proporre appello sarebbe stato rispettato;
  • mentre, seguendo l’altro criterio, e facendo applicazione delle regole di cui all’art. 2963, commi quarto e quinto, c.c., il termine sarebbe scaduto il 28 febbraio 2022 e, quindi, il termine per proporre appello non sarebbe stato rispettato.

Nel prospettare la questione, con le due alternative appena indicate, il CGARS remittente propende per la seconda sul presupposto che essa consentirebbe di evitare talune incongruenze e disparità di trattamento derivanti dal fatto che, continuando a seguire il primo criterio, un termine che cominci a decorrere il 30 luglio 2021 scadrebbe il 2 marzo 2022, mentre un termine che cominci a decorrere dopo, tra il 1° e il 31 agosto, finirebbe invece per scadere prima, il 28 febbraio 2022.

Ciò premesso, il CGARS ha quindi formulato il seguente quesito: “come vada (s)computato, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che quest’ultimo è iniziato a decorrere, e in particolare se sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di cassazione quando il periodo feriale durava 46 giorni, secondo cui il termine lungo va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni (criterio che somma il termine a mesi computato “ex nominatione dierum” e il periodo feriale computato “ex numeratione dierum”), o se debba seguirsi il diverso criterio, adottato dalla Corte di cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per il computo del termine lungo di impugnazione che inizia a decorrere durante il periodo feriale, che consiste nel “saltare” il periodo feriale, sicché il termine lungo viene calcolato applicando solo il criterio “ex nominatione dierum” senza commistione con il criterio “ex numeratione dierum””.

2.2 La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Nel decidere sul quesito, l’Adunanza Plenaria ha rilevato che, secondo l’orientamento tradizionale, ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18450 del 2005, il termine lungo di impugnazione (originariamente di un anno, ridotto in seguito a sei mesi, ulteriormente ridotto a tre mesi nel rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a.), qualora abbia cominciato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, è calcolato dapprima a mesi includendovi “fittiziamente” anche il periodo feriale, per poi essere “prolungato” di 46 giorni (ridotti a 31 con la riforma del 2014), calcolati ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto dell’articolo 155, primo comma, c.p.c. e dell’articolo 1, primo comma, l. n. 742 del 1969.

Ciò comporta che, rilevando la data di pubblicazione della sentenza quale dies a quo e calcolando da tale data i sei mesi (o, nel caso dell’art. 119 c.p.a., i tre mesi) del termine lungo che vengono a scadenza nel giorno del sesto (o del terzo) mese corrispondente al giorno del mese iniziale (art. 155, secondo comma, c.p.c. e art. 2963, quarto comma, c.c.), solo alla fine si aggiunge il periodo a giorni di sospensione feriale (v. Cass., sez. VI, n. 17640 del 2020).

A tale riguardo, l’Adunanza Planaria ha evidenziato che, anche dopo la riforma del 2014 che ha ridotto il termine di sospensione feriale dei termini facendolo coincidere con il mese di agosto, il riferimento al periodo ‘dal 1° al 31 agosto’ riguarda ancora un termine ‘a giorni’, com’era già prima della modifica del 2014 (in questo senso cfr. Cass, sez. III, n. 6592 del 2019 e n. 4426 del 2022).

Sulla scorta di quanto sopra, l’Adunanza Plenaria ha dunque ritenuto di confermare l’indirizzo tradizionale quanto alle modalità di computo.

3. Brevi considerazioni conclusive

La decisione dell’Adunanza plenaria si inscrive, come visto, nel solco di un orientamento sviluppatosi quando la sospensione feriale era fissata dal legislatore dal 1° al 15 settembre.

Tale orientamento è stato peraltro ribadito dalla Corte di Cassazione anche dopo l’entrata in vigore del sopra citato art. 16 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, che ha ridotto la sospensione al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto.

La soluzione prescelta dall’Adunanza plenaria appare ispirata, con ogni probabilità, più che da convinzioni teoriche, da ragioni di ordine eminentemente pratico legate all’esigenza di uniforme applicazione del diritto nazionale su una questione comune al processo amministrativo ed al processo civile che suggeriscono soluzioni interpretative per quanto possibile convergenti, almeno ogni qual volta vengano in rilievo questioni ed istituti di teoria generale o comunque espressione di un diritto processuale, per così dire, “comune” tra i diversi plessi.

La rilevanza pratica della soluzione intrapresa appare peraltro qui ulteriormente avvalorata dalla circostanza che il criterio di calcolo seguito da parte ricorrente è lo stesso utilizzato dal software Andreani di uso corrente ad opera di avvocati e ausiliari del giudice.

Ed infatti, sebbene si tratti di software privato che in alcun modo vincola il giudice nell’applicazione delle regole processuali, la circostanza che tale software sia basato su un orientamento espresso dalla Corte di cassazione, e che sia di uso (ampiamente) diffuso, costituisce un elemento fattuale che consolida in qualche misura la necessità di una soluzione interpretativa uniforme qual è quella qui offerta dall’Adunanza plenaria.

 

Michele Di Michele