Ccnl genuini in tutti gli appalti

di Daniele Cirioli (da ItaliaOggi) – In collaborazione con Mimesi

18 Aprile 2024
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fonte: ItaliaOggi

di Daniele Cirioli (da ItaliaOggi) – In collaborazione con Mimesi

Nella conversione del dl 19/2024 le nuove regole sull’applicazione dei contratti collettivi

Anche nel settore privato tutele a 360 gradi per i lavoratori

Solo Ccnl genuini negli appalti e subappalti privati. Ccnl, cioè, caratterizzati dai due requisiti di approvazione (stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale) e applicazione (connessi strettamente all’attività oggetto di appalto o subappalto), alla stregua di quanto già avviene negli appalti pubblici. A stabilirlo è l’art. 29 del dl n. 19/2024 come modificato dal disegno di legge di conversione, oggi al voto della Camera. Lotta al lavoro irregolare. La novità è prevista al comma 2 dell’art. 29.
Nella versione in vigore, prevede che al personale impiegato nell’appalto di opereo servizie nell’eventuale subappalto venga corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Solo Ccnl genuino. Nella versione modificata dal ddl di conversione del dl n. 19/2024 è previsto, invece, che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionalee territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Due, dunque, le novità. Prima di tutto, la tutela riguarda non soltanto il trattamento economico ma pure quello normativo (quindi anche permessi, congedi, altri diritti, etc.). In secondo luogo, la tutela minima da garantire è quella stabilita non dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore, ma da quello stipulato dai sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La scelta del Ccnl. Nella versione modificata dal ddl di conversione del dl n. 19/2024, la norma ricalca quanto già previsto dall’art. 11 del dlgs n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice degli appalti pubblici), operativo dal 1° luglio 2023. Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, la disciplina obbliga le imprese che impiegano personale in appalti ad applicare un contratto collettivo caratterizzato dai due requisiti fondamentali, il primo inerente all’approvazione e il secondo all’applicazione.
Quanto al primo requisito è necessario che il Ccnl sia stato stipulato da associazioni dei datorie dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per settore e zona in cui sono eseguite le prestazioni di lavoro. Quanto al secondo requisito è necessario che il Ccnl abbia ambito di applicazione connesso strettamente all’attività oggetto di appalto del committente.
La via alternativa. Con riferimento agli appalti pubblici, sempre l’Inl ha ammesso la possibilità di applicare anche un Ccnl diverso, a condizione che vengano garantite ai lavoratori le «stesse tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza» (art. 11, comma 4, del dlgs n. 36/2023). La stessa equivalenza, una volta convertito il dl n. 19/2024, potrebbe essere estesa anche agli appalti privati.

* Articolo integrale pubblicato su ItaliaOggi del 18 aprile 2024.

Redazione