Chi bandisce le gare: soggetti aggregatori e centrali di committenza

Chi partecipa alle gare d’appalto è ovviamente direttamente interessato dai quali siano i soggetti che le bandiscono, in quanto saranno i loro interlocutori durante tutta la fase della procedura

14 Marzo 2018
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Chi partecipa alle gare d’appalto è ovviamente direttamente interessato dai quali siano i soggetti che le bandiscono, in quanto saranno i loro interlocutori durante tutta la fase della procedura

a cura di Giulio Delfino e Daniele Di Francia

La riduzione delle stazioni appaltanti in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei costi e delle risorse umane e contemporaneamente la professionalizzazione delle stesse sono due obiettivi che il nuovo Codice degli Appalti si è posto di traguardare.

Già nel 2014 l’articolo 9 del decreto legge n. 66, convertito con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto nella normativa di settore il concetto di “soggetti aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi.

I soggetti aggregatori costituiscono lo strumento migliore per:

  • Centralizzare gli acquisti, ovvero far sì che in relazione a determinate categorie merceologiche vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo;
  • Razionalizzare gli acquisti, ovvero far sì che si realizzi un reale risparmio.

Ai sensi della Delibera ANAC n.31 del 17 gennaio 2018, i Soggetti aggregatori ad oggi autorizzati sono i seguenti:

  • Consip S.p.A.;
  • Per la Regione Abbruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
  • Per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
  • Per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;
  • Per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.A.;
  • Per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent -ER;
  • Per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore Regionale;
  • Per la Regione Lazio: Direzione centrale acquisti della Regione Lazio;
  • Per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;
  • Per la Regione Lombardia: Arca S.p.A.;
  • Per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;
  • Per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
  • Per la Regione Piemonte: SCR S.p.A.;
  • Per la Regione Puglia: Innovapuglia S.p.A.;
  • Per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regionale di committenza
  • Per la Regione Sicilia: Centrale unica di committenza regionale;
  • Per la Regione Toscana: Regione Toscana – Dir. Gen. Organizzazione – Settore contratti;
  • Per la Regione Umbria: CRAS;
  • Per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.A.;
  • Per la Regione Veneto: UOC;
  • Per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  • Per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti;
  • Provincia di Vicenza;
  • Provincia di Brescia;
  • Città Metropolitana di Bologna;
  • Città metropolitana di Genova;
  • Città metropolitana di Milano;
  • Città metropolitana di Napoli;
  • Città metropolitana di Roma capitale;
  • Città metropolitana di Torino;
  • Città metropolitana di Catania;
  • Città metropolitana di Firenze.

I 32 soggetti aggregatori sopraelencati, non sostituiscono completamente le stazioni appaltanti ma bandiscono gare all’interno di determinate categorie merceologiche e al di sopra di determinate soglie, che vengono individuate ogni anno dal Tavolo dei soggetti aggregatori.

Le categorie merceologiche attualmente in carico ai soggetti aggregatori sono le seguenti:

  • Aghi e siringhe;
  • Ausili per incontinenza;
  • Defibrillatori;
  • Facility management immobili;
  • Farmaci;
  • Guardiania;
  • Manutenzioni immobili e impianti;
  • Medicazioni generali;
  • Pace maker;
  • Protesi d’anca;
  • Pulizia immobili;
  • Servizi di Pulizia, Lavanderia e Ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari;
  • Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali;
  • Stent;
  • Vaccini;
  • Vigilanza armata.

Per le citate categorie e per le soglie indicate dal D.L. 66/2014, l’ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che in violazione degli adempimenti previsti dalla norma, non ricorrano ai soggetti aggregatori. Sarà pertanto impossibile per soggetti che non rientrino nel novero dei soggetti aggregatori realizzare tali acquisti e forniture.

Altro strumento privilegiato individuato dal Codice per l’acquisizione pubblica di beni e servizi è la centrale di committenza. Il Codice definisce la centrale di committenza quale un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Il Codice prevede però che le centrali di committenza, per essere tali, devono essere prima qualificate ed a tal fine prevede l’istituzione presso l’ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. Tale previsione codicistica non ha ancora trovato ad oggi piena applicazione.

Pertanto l’obiettivo che intende raggiungere il Codice è quello di ridurre il numero di stazioni appaltanti, attualmente troppo elevato, e contemporaneamente di professionalizzarle il più possibile, in modo da evitare errori e vizi durante le procedure di gara. Obiettivo che ad oggi non è ancora stato completamente traguardato.