Controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici – Interesse legittimo di tipo pretensivo – Interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara ed alla sua riedizione – Ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta

TAR Lombardia Brescia sez. I 15 novembre 2023

28 Gennaio 2024
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In presenza di un disciplinare di gara ove si stabilisca che, nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, si debba comunque procedere con lo scorrimento della graduatoria, nel caso in cui venga respinto il ricorso principale promosso dall’operatore economico originariamente collocatosi al primo posto avverso il provvedimento di caducazione dall’aggiudicazione, deve essere dichiarato inammissibile anche il ricorso per motivi aggiunti avverso la nuova aggiudicazione. Infatti, detto soggetto non è legittimato a impugnare gli ulteriori atti della gara, non potendo più risultare aggiudicatario, né è portatore di un interesse attuale alla rinnovazione della gara, poiché in caso di annullamento anche dell’aggiudicazione al secondo classificato residuerebbe la possibilità di aggiudicare la gara al terzo partecipante.
Ciò è rilevante perché “l’interesse legittimo che viene in considerazione nelle controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche se è interesse di tipo strumentale (in quanto mirante, come nel caso di specie, alla riedizione della gara “ex novo”), è pur sempre un interesse di tipo “pretensivo”, giacché non è la rimozione degli atti di gara a determinare la realizzazione satisfattiva di detto interesse che, al contrario, continuerebbe a rimanere frustrato ove alla caducazione della gara non segua la rinnovazione della procedura comparativa nella quale l’impresa interessata vede risorgere le proprie possibilità di aggiudicazione.
Da ciò consegue che, come autorevolmente ritenuto, l’interesse al ricorso “resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche; sicché in tale frangente la pretesa ostesa in giudizio si rivela per quello che è, ovvero, una mera speranza al riesercizio futuro ed eventuale del potere amministrativo, inidonea a configurare l’interesse ad agire” (Cons. Stato n. 1572 cit. [del 2.4.2014]; v. in termini TAR Lazio, III, 21 marzo 2016, n. 3454).
L’interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara ed alla sua riedizione assume, quindi, consistenza solo a condizione che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all’oggetto del giudizio (Cons. St., IV, n. 3365 del 07 giugno 2012; n. 6151 del 22 nov. 2011; V, n. 2947 del 22 maggio 2012)” (così TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 31.3.2022, n. 3668).

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Redazione