ANAC, Delibera 26 marzo 2025, n. 112
Con riguardo ad una procedura ristretta per l’affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori e forniture, il concorrente terzo classificato ha contestato la legittimità dell’aggiudicazione, nonché del secondo posto in graduatoria, per varie violazioni di legge e della lex specialis, lamentando, inter alia, il fatto che nella documentazione di gara del raggruppamento aggiudicatario sarebbe mancata la dichiarazione relativa alle parti del servizio di progettazione di pertinenza di ciascun componente, nonché l’indicazione degli specifici sub-raggruppamenti per ciascuna categoria di progettazione.
In particolare, il raggruppamento aggiudicatario aveva dichiarato, in relazione al sub-raggruppamento incaricato della progettazione, la divisione del servizio in diverse percentuali, con quota maggioritaria (nella specie pari al 55%) assegnata alla società di ingegneria mandataria, la quale aveva indicato di possedere il 100% dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla gara in esame, laddove invece i professionisti mandanti avevano prodotto documentazione a comprova del possesso dei requisiti tecnico-professionali in relazione alle quote di partecipazione.
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I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria dopo il Decreto correttivo (D.Lgs. n. 209/2024)
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17 Apr 2025 ore 9.00 – 13.00
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