Nel caso in cui le censure formulate dalla parte ricorrente avverso l’aggiudicazione si appuntino sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il ricorso non può essere accolto laddove la stessa non abbia dedotto alcun serio, ragionevole, dimostrato ed oggettivo elemento indiziario atto da incrinare la valutazione di congruità che la stazione appaltante ha effettuato sui giustificativi prodotti in gara dalle aggiudicatarie, limitandosi a ritenerle “irrealistiche” o abnormi” sulla base di ragionamenti assolutamente personali ed opinabili, non ancorati a dati certi e riscontrabili.
È, in particolare, acquisito il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione in tema di verifica dell’anomalia dell’offerta sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2879; id., 12 marzo 2018, n. 1541; Sez. III, 17 giugno 2019, n. 4025; Sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879).
Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha infatti per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra tante, Cons. Stato Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978; 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; Sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230).
La verifica mira, quindi, in generale, “a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere” (Cons. Stato, Sez. V, n. 230 del 2018, cit.).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Appalti pubblici – Censure sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – Sindacato del giudice amministrativo
Consiglio di Stato (Sez. III) sentenza 20 ottobre 2025 n. 8092
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