Secondo la costante e consolidata giurisprudenza, il terzo posto in graduatoria occupato ricorrente non gli preclude, in astratto, l’impugnazione dell’esito della gara, spettando poi al giudice competente decidere di tale gravame la preliminare valutazione della sua ammissibilità in ragione delle censure proposte, nel senso che per decidere sull’ammissibilità del ricorso presentato dal terzo classificato in una procedura di gara pubblica occorre sottoporre l’interesse dedotto in causa alla prova di resistenza, vale a dire verificare se, in concreto, l’offerta presentata possa avere possibilità di sopravanzare quella delle partecipanti classificatesi in posizione poziore (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 dicembre 2017, n.12458; Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2012, n.1800).
Costituisce da tempo ius receptum il principio secondo cui l’operatore economico terzo classificatosi risulta portatore di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora lo stesso, agendo in giudizio come nel caso di specie, proponga censure dirette all’esclusione (e/o alla postposizione) nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono; deve, pertanto riconoscersi sussistente l’interesse a ricorrere del terzo graduato tutte le volte in cui egli potrebbe avvantaggiarsi dello “scorrimento” della graduatoria conseguente all’accoglimento del ricorso.
In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza secondo cui la terza classificata può efficacemente coltivare, attraverso il giudizio, l’utilità dell’aggiudicazione solo in quanto dimostri l’illegittimità del posizionamento delle imprese che l’hanno preceduta in graduatoria (salva la piena ammissibilità delle censure che tendono ad invalidare l’intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell’intera gara).
Il principio costituisce espressione di quello più generale dell’interesse ad agire, indefettibile condizione dell’azione che nel processo amministrativo si collega alla “lesione della posizione giuridica del soggetto” e sussiste qualora sia individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento.
Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito (ex multis, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 14 luglio 2023, n. 680; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 novembre 2022, n. 6850; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2585).
VAI AL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Interesse a ricorrere del terzo graduato
TAR Lombardia-Milano, sez. I, 3 marzo 2025, n. 721
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento